L’Ancl suggerisce di non procedere alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 93
Il diritto delle Faq e dei comunicati stampa deve terminare! Serve certezza del diritto!
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La recente introduzione dell’art. 93, comma 1-bis, ad opera della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n.
34/2020 ha stabilito la proroga dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, e di
apprendistato ex art. 43 e 45 D.lgs. n. 81/2015, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività
lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale disposizione nulla dice in merito agli effetti di tali proroghe in relazione ai limiti temporali (24 mesi) e
numerici (4 proroghe) previsti dalla disciplina ordinaria.
Una mancanza non di poco conto se si pensa che gli effetti del mancato rispetto di tali limiti sono
rappresentati dalla conversione automatica del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato.
Tali incertezze non sono state chiarite né dalla nota INL n. 468 del 21 luglio 2020, né dalle ormai “famose”
faq del Ministero del Lavoro.
Pertanto, alla luce delle incertezze interpretative, l’ANCL consiglia i propri iscritti di non procedere alle
proroghe, almeno finché non si avranno rassicurazioni (fonti di diritto e non mere faq) sugli effetti di tale
proroga e sul suo ambito di applicazione.
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