Anno: XXV - Numero 216    
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L’Ancl suggerisce di non procedere alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 93

Il diritto delle Faq e dei comunicati stampa deve terminare! Serve certezza del diritto!

L’Ancl suggerisce di non procedere alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 93

La recente introduzione dell’art. 93, comma 1-bis, ad opera della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n.

34/2020 ha stabilito la proroga dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, e di

apprendistato ex art. 43 e 45 D.lgs. n. 81/2015, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività

lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale disposizione nulla dice in merito agli effetti di tali proroghe in relazione ai limiti temporali (24 mesi) e

numerici (4 proroghe) previsti dalla disciplina ordinaria.

Una mancanza non di poco conto se si pensa che gli effetti del mancato rispetto di tali limiti sono

rappresentati dalla conversione automatica del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato.

Tali incertezze non sono state chiarite né dalla nota INL n. 468 del 21 luglio 2020, né dalle ormai “famose”

faq del Ministero del Lavoro.

Pertanto, alla luce delle incertezze interpretative, l’ANCL consiglia i propri iscritti di non procedere alle

proroghe, almeno finché non si avranno rassicurazioni (fonti di diritto e non mere faq) sugli effetti di tale

proroga e sul suo ambito di applicazione.

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