ll Codice dei Contratti Pubblici deve essere urgentemente modificato
Assoarchitetti, Antec, Asso Ingegneri e Architetti, Inarsind, Associazioni di Liberi Professionisti tutte aderenti a Confprofessioni continuano a chiederlo con forza
“Così com’è attualmente strutturato, il D.Lgsv 36/2023 ormai in vigore dallo scorso luglio – spiegano – rappresenta, per la presenza di diverse difficoltà che alcune norme impongono, una forma discriminazione nei confronti dei tecnici liberi professionisti”.
Circa il periodo di validità del curriculum professionale, in particolare, occorre emendare quanto previsto dal comma 11 dell’art. 100, per le procedure di aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria, che limita al triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara, il possesso di un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. Si tratta di una limitazione ingiustificatamente restrittiva anche perché non prevede la possibilità di poter far valere contratti analoghi a quello in affidamento, svolti a favore di soggetti privati (con conseguente svilimento dei curricula)”.
Secondo le Associazioni si tratta inoltre, di una prescrizione che rischia di turbare il libero mercato e la concorrenza dei servizi professionali, in quanto riserva soltanto a pochi grandi studi iperspecializzati, la possibilità di possedere, per il breve triennio ammesso all’esame, contemporaneamente la referenza dell’importo del fatturato e la sua specifica attribuzione alle categorie classi di opere in gara.
Non si comprende quale vantaggio ci sia per la P.A. nell’imporre le restrittive limitazioni in questione, limitazioni che anzi si presentano contrarie al suo interesse, che è quello di ricorrere ad ampie rose di professionisti qualificati, in grado di possedere esperienze ben più estese di un triennio.
Inoltre appare discriminatoria nei confronti dei Liberi Professionisti anche la loro esclusione in via preliminare e ordinaria dall’incarico di Direzione dei Lavori (art.114, comma 6) dove il ricorso a professionisti esterni è limitato ai casi in cui le S.A. non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice.
Analogamente dicasi per le attività di collaudo per le quali (art.116, comma 4) il ricorso a professionisti esterni è limitato ai casi di accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l’incarico con le modalità previste dal codice. Peraltro, oltre che discriminatorie, le norme sopracitate mostrano di trascurare la ormai acclarata carenza di organico degli uffici della P.A.
Occorre anche ripensare l’attuale D.M. 17/06/2016 (“Decreto parametri”) e renderlo capace di coprire tutti i settori interessati dai servizi di ingegneria e architettura, oltre che adeguarlo a quanto richiesto dai contenuti previsti dal Codice per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. In proposito, tra l’altro, c’è da dire che avere mantenuto la stessa dicitura – PFTE – per un livello di progettazione che nella sua nuova veste comprende ben più numerose ed onerose prestazioni potrebbe indurre – come pure ha indotto – nel caso di affidamento all’esterno, a sottovalutarne i conseguenti compensi, con grave danno per la completezza e la qualità del progetto, prima che per i liberi professionisti incaricati.
Altro argomento cruciale è l’appalto integrato. “Dobbiamo in proposito rilevare – si spiega ancora – l’evidente sfiducia che il Codice pone sulla centralità del progetto e la sottovalutazione del contributo dei liberi professionisti, avendo decisamente puntato sull’Appalto Integrato. Ciò appare anche un evidente segnale di un’amministrazione pubblica che, nel suo complesso, sottovaluta anche sé stessa, avendo smarrito coscienza del proprio ruolo guida”. Questo per sottolineare un’ulteriore necessità di modifica, che riguarda la possibilità – oggi prevista dal Codice – di procedere all’affidamento all’appaltatore e il conseguente subappalto dei servizi di ingegneria e architettura. Un meccanismo attraverso il quale si alimenta una sorta di distorsione all’interno dei rapporti di lavoro e s’ingenerano ribassi a cascata, con esiti incerti per la qualità della progettazione.
Questo sistema vanifica tutte le procedure di selezione trasparente per l’affidamento degli incarichi professionali previste dalla legge, rinviandone le scelte alla discrezionalità esclusiva dell’appaltatore.
Circa il conflitto tra Codice dei Contratti e Parametri di Riferimento, in merito ai ribassi praticabili sui Parametri, nella sede di attribuzione degli incarichi occorre eliminare il conflitto tra il Codice dei Contratti, che prevede il ribasso sul compenso posto a base di gara e la legge sull’Equo Compenso (n. 49 del 21 aprile 2023) che impone il rispetto integrale dei parametri.
È da eliminare dal testo del Codice dei Contratti qualsiasi possibilità – anche eccezionale – di prestazioni a titolo gratuito, di cui, peraltro, la legge n. 49 prevede la nullità.
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