Dialogo tra istituzioni sulla prova nel processo tributario
Commercialisti, avvocati, giudici tributari e vertici dell’Agenzia delle Entrate insieme per un confronto sull’onere della prova
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Si sono riuniti mercoledì 13 dicembre a Catania coinvolgendo numerosi partecipanti in un dialogo costruttivo per trovare spunti di collaborazione sulle novità normative del processo tributario.
«Con l’evento di oggi innalziamo sempre più l’asticella della formazione in modo trasversale sulle evoluzioni normative – ha affermato il presidente Odcec di Catania Salvatore Virgillito – solo se i professionisti riusciranno a fare rete tra di loro, sono aggiornati e sono in grado di costruire un’intesa costruttiva con le istituzioni, possono confrontarsi con il mercato con successo e aspirare ad una crescita professionale. Ho sempre sostenuto che coinvolgere più figure professionali è fondamentale; questo percorso continuerà e svilupperà nuove occasioni di confronto con le istituzioni».
Dopo i saluti del presidente Virgillito, sono intervenuti il presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Catania Sergio Cacopardo, il direttore della Agenzia delle Entrate di Catania Santo Giunta e Patrizia Pirrone in sostituzione del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania Antonio Guido Distefano, per approfondire i temi che, in posizioni diverse e spesso contrapposte, impegnano tutti gli addetti ai lavori.
Ha introdotto i lavori il consigliere dell’Odcec Catania Roberto Pulvirenti che ha specificato «la novella dell’art. 7, comma 5 bis enfatizza il potere del Giudice Tributario, ne irrobustisce le sue attribuzioni e concorre alla percezione di una sua maggiore terzietà. È emerso il chiaro intento del Legislatore di portare a compimento sul versante del rito una riforma sul piano ordinamentale di portata storica».
A seguire hanno moderato l’evento il presidente della Commissione di studio Contenzioso Tributario Odcec Catania Rosangela Raspanti e il vicepresidente Gianluca Strano.
Salvo Muscarà, professore Ordinario di Diritto Tributario Unict e presidente Anti Sezione Sicilia Orientale ha evidenziato che «i fatti costitutivi a sostegno della pretesa e i mezzi di prova che la fondano devono essere enunciati, e non più modificabili, nella motivazione del provvedimento impositivo e formano oggetto del contraddittorio necessario che precede la notifica del provvedimento stesso. Tale sistema volto a favorire l’accordo delle parti in sede endoprocedimentale non è peraltro attuabile nelle azioni di accertamento del dovuto promosse dal contribuente avverso gli atti facoltativamente impugnabili e nelle ipotesi, di matrice giurisprudenziale, di accesso al giudizio per l’omessa notifica del provvedimento costitutivo che doveva precedere quello notificato. Analoga prospettiva sistematica nel distinto processo che vede, di contro, il contribuente attore sostanziale ai fini dell’accertamento del diritto al rimborso ovvero al riconoscimento delle esenzioni o agevolazioni riconosciute dalla legge che si svolge in assenza di provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione Finanziaria».
Sono intervenuti sugli argomenti chiave del processo, delle obbligazioni e delle prove anche Marisa Acagnino (giudice della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania e giudice del Tribunale CT), Massimo Conigliaro (dottore commercialista e membro del Comitato Tecnico MEF Attuazione Riforma Tributaria), Danilo Sciuto (Deotto-Lovecchio & Partners e membro della Commissione II.DD. CNDCEC), Giuseppe Sapienza (avvocato tributarista – socio della Camera Avvocati Tributaristi Catania), Gianmarco Abbadessa (avvocato tributarista e socio A.N.T.I. Sezione Sicilia Orientale) e Maria Mantegna (dirigente ufficio legale e riscossione dell’Agenzia delle Entrate di Catania).
«Con questo evento sviluppiamo una collaborazione tra l’agenzia e i professionisti constatando insieme le novità normative – ha evidenziato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Santo Giunta – ho sempre creduto nel contraddittorio endoprocedimentale, ancor prima dell’introduzione dell’obbligo. La formazione degli elementi di riscontro che l’amministrazione deve fare, nell’interesse pubblico generale e a tutela del contribuente, va introdotta già nella motivazione dell’atto. A beneficio del giudice terzo, poi arricchire durante il processo gli elementi di prova è importantissimo».
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