Dimissioni per fatti concludenti: in vigore le nuove norme
Tra le disposizioni del Collegato Lavoro le modifiche al T.U. sulla sicurezza e le nuove regole per contratti a termine, somministrazione, periodo di prova e dimissioni.
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Dalle modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) alle nuove regole per i contratti a tempo determinato e di somministrazione, fino alla disciplina del periodo di prova e alle procedure semplificate per le dimissioni, tra le novità introdotte dalla Legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024, la legge è entrata in vigore il 12 gennaio 2025. Tra le misure rilevanti, si segnala la presentazione annuale da parte del Ministro del Lavoro alle Camere, entro il 30 aprile, di una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con proposte per migliorare le condizioni di salute e sicurezza. Inoltre, l’obbligo di visita medica per il rientro al lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi sarà previsto solo se ritenuto necessario dal medico competente (art. 1). In caso di assenza ingiustificata oltre i termini previsti dal contratto collettivo, il rapporto di lavoro sarà risolto senza ricorrere alla procedura di dimissioni telematica, previa comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro per le verifiche del caso (art. 19). In tema di contratti di somministrazione, sono esclusi dai limiti quantitativi (30% dei lavoratori a tempo indeterminato) i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o quelli con specifiche caratteristiche, come attività stagionali, sostituzioni o lavoratori over 50. Inoltre, viene eliminato il limite di 24 mesi per la durata complessiva della missione a tempo determinato presso un medesimo utilizzatore (art.10). Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, il provvedimento introduce nuove regole per il periodo di prova: un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario. La durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi, e non può superare i 30 giorni per contratti con durata tra 6 e 12 mesi, salvo condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi (art. 13). Infine, tra le altre disposizioni, la legge chiarisce che le attività stagionali richiamate nei contratti collettivi sono escluse dai termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore (art. 11).
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