Anno: XXV - Numero 236    
Lunedì 22 Dicembre 2024 ore 13:45
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Nuova stretta sulle compensazioni di bonus e crediti tributari

A Diciottominuti, l’esperto della Fondazione Studi, Enzo Summa, illustra le novità del D.L. n. 39/24.

Nuova stretta sulle compensazioni di bonus e crediti tributari

Stretta sulle compensazioni di bonus e crediti fiscali e obbligo della comunicazione preventiva all’Enea delle spese inerenti agli interventi agevolati per i contribuenti che entro il 31 dicembre scorso hanno presentato la Cilas (comunicazione di inizio lavori asseverata) sono tra le novità introdotte dal Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024), in vigore dallo scorso 30 marzo (ieri l’ultimo giorno a disposizione per le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura). “Secondo il nuovo regime previsto dal decreto – spiega Enzo Summa, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel corso di Diciottominuti dello scorso 4 aprile – nel caso di bonus edilizi, si prevede che in presenza di debiti superiori a 10mila euro non potrà essere compensato il credito fino a concorrenza”; importi per i quali sia già trascorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non ci siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione in corso, per i quali non sia intervenuta decadenza. In altre parole, la compensazione è preclusa fino a concorrenza del debito. “Si potrà compensare il credito per la parte eccedente il debito, ma per poter compensare la parte restante, bisognerà prima saldare il debito con l’Agenzia di riscossione e poi procedere a compensazione”. Il blocco delle compensazioni dei crediti fiscali, invece, scatterà dal prossimo 1° luglio per chi ha debiti superiori a 100mila euro. La novità del decreto, rispetto alle previsioni della legge di Bilancio 2024, sta nel fatto che restano “compensabili i crediti Inps e Inail”. E riguardo alla “rendicontazione preventiva” a Enea inerente “le spese effettuate e da effettuarsi nel 2024-2025 con le Cilas ammesse ai lavori”, l’esperto precisa che la mancata comunicazione comporterà sanzioni: 10mila euro per lavori già avviati e comunicati con la rendicontazione, mentre “per nuovi interventi, fuori da sconti e cessione, e oggetto di sola detrazione, la mancata comunicazione preventiva comporterà la decadenza dell’agevolazione”.

 

 

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