Anno: XXV - Numero 217    
Martedì 26 Novembre 2024 ore 13:30
Resta aggiornato:

Home » No a equiparazioni tra Ordini e associazioni professionali

No a equiparazioni tra Ordini e associazioni professionali

Sul visto di conformità il Consiglio di Stato ha bocciato la Lapet

No a equiparazioni tra Ordini e associazioni professionali

“Il Consiglio di Stato non ha accolto il ricorso dell’Associazione nazionale tributaristi – Lapet sul visto di conformità, ma si è limitata a sospendere il giudizio in corso ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Un punto questo sul quale è importante essere chiari e precisi per evitare che sulla questione si generi inutilmente confusione”. È quanto affermato dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano di Nuccio.

“Come chiarito nell’ordinanza dallo stesso Consiglio di Stato – afferma di Nuccio –,  non è possibile accogliere la richiesta avanzata dalla Lapet di un’interpretazione estensiva delle categorie ammesse a rilasciare il visto di conformità in quanto, come emerge dalla ricostruzione normativa rilevante nel suddetto giudizio, solo i professionisti individuati attraverso il richiamo della circoscritta previsione di norma regolamentare possono considerarsi abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi inviate all’amministrazione finanziaria. Pertanto, la lesione della posizione giuridica azionata in giudizio va fatta risalire alla citata disposizione primaria e va, quindi, interamente collocata a livello legislativo.

Il Consiglio di Stato – ha affermato il numero uno della categoria – ha precisato che la pretesa avanzata dai tributaristi può trovare riconoscimento solo attraverso una declaratoria di incostituzionalità della norma primaria contenente il precetto normativo che preclude ai ricorrenti il rilascio del visto di conformità e cioè l’art. 35, comma 3, del D.lgs. 241/1997 nella parte in cui abilita al rilascio del visto di conformità i soli professionisti indicati nelle lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 3, del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro) e non anche gli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e) tra cui rientrano i tributaristi.

Allo stato attuale, quindi, i tributaristi non possono appore alcun visto di conformità – ha concluso di Nuccio – e, in ogni caso, il Consiglio nazionale dei commercialisti difenderà strenuamente il ruolo dei propri iscritti e quindi la funzione e le prerogative delle professioni ordinistiche, che non possono essere confuse e in alcun modo equiparate a quelle di associazioni a carattere professionale”.

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Notizie Correlate

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.