Superbonus, dai commercialisti un documento sulle zone terremotate
Esaminato l’intreccio normativo che disciplina l’applicazione della misura agli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici.
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Superbonus, dai commercialisti un documento sulle zone terremotate
Esaminato l’intreccio normativo che disciplina l’applicazione della misura agli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato, nell’ambito dell’area di delega Fiscalità affidata al Consigliere Tesoriere Salvatore Regalbuto, il documento “Lo «speciale superbonus eventi sismici» al 110% (con opzioni di sconto o cessione) sulle spese sostenute sino a fine 2025”.
Il documento esamina il complesso intreccio normativo che disciplina l’applicazione del c.d. Superbonus di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020 per gli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici che compete anche nel caso in cui gli interventi agevolati beneficino del contributo previsto per la ricostruzione.
Per effetto dei molteplici interventi normativi in materia, occorre distinguere le ipotesi in cui per tali immobili il Superbonus del 110% spetta sino a concorrenza dei tetti massimi di spesa “ordinari” ovvero di quelli maggiorati del 50%, verificando, per entrambi i casi, se e a quali condizioni si possa fruire delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del d.l. 34/2020 anche in relazione alle spese sostenute dopo il 29 marzo 2024 (e sino al 31 dicembre 2025), nonostante l’introduzione del c.d. “blocco delle opzioni” anche per gli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici, ad opera del d.l. 39/2024.
In tale contesto normativo, il documento fornisce una puntuale ricostruzione delle varie casistiche che si possono presentare, a seconda che il contribuente abbia richiesto il contributo per la ricostruzione entro il 29 marzo 2024 o successivamente e, per entrambe tali fattispecie, se vi abbia rinunciato o meno entro la medesima data o successivamente.
In particolare, il documento affronta, tra gli altri, i dubbi interpretativi sorti in merito alla possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in relazione alle spese post 29 marzo 2024, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto il contributo per la ricostruzione entro il 29 marzo 2024, ma vi abbia poi rinunciato dopo tale data, al fine di beneficiare dei tetti massimi di spesa maggiorati del 50%.
Nota – Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Mondoprofessionisti
2025_03_07_Documento Superbonus eventi sismici
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