Commercialisti. Nel Dl Crescita sono state recepite le nostre proposte ma è solo il primo passo
È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani
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“Con la definitiva approvazione del decreto crescita, sono state finalmente recepite alcune proposte di semplificazione fiscale che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha da tempo formulato nelle varie sedi istituzionali. Un fatto positivo che speriamo sia il primo segnale concreto di un approccio più attento della politica alle istanze della categoria”. È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani. “Il Consiglio nazionale, nel salutare con estremo favore l’approvazione di tali misure – osserva Miani – deve tuttavia anche sottolineare che si tratta soltanto di un primo passo. C’è ancora tanta strada da percorrere sulla rotta della semplificazione, come purtroppo testimoniano le recenti vicende relative agli Isa”. Proprio in materia di Isa, Miani ricorda come il decreto affronti comunque le problematiche derivanti dalla loro tardiva implementazione “con l’accoglimento della richiesta del Consiglio nazionale di rinviare al 30 settembre i termini dei versamenti collegati alle dichiarazioni per i soggetti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo”. Recepita anche la proposta di riapertura al 31 luglio dei termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio, “oltremodo necessaria in seguito ai gravi disservizi verificatisi a fine aprile in talune regioni, nonché di estensione delle definizioni agevolate alle entrate regionali e degli enti locali”. In materia di Iva, importante, per i commercialisti, la possibilità di assorbire la comunicazione delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre dell’anno nella dichiarazione annuale da presentarsi, in tal caso, entro febbraio dell’anno successivo. Positiva anche l’eliminazione dell’obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale dei dati relativi alle lettere di intento degli esportatori abituali e il prolungamento da dieci a dodici giorni del termine di emissione delle fatture rispetto alla data di effettuazione dell’operazione.
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