Le necessarie modifiche all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020
Le osservazioni sollevate dal Consiglio nazionale dell'Ordine nell'audizione in Senato sul decreto "Ristori"
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È necessario ammettere espressamente la possibilità della fruizione integrale del periodo di ammortizzatori sociali previsto dal decreto Agosto, fino al 31 dicembre, così come previsto dal D.L. n. 104/2020 e considerare l’ampliamento dei termini sia per la scadenza della domanda di integrazione salariale che per la presentazione dei modelli per il pagamento diretto dei sostegni ai lavoratori, tenuto conto della stratificazione normativa e della convergenza delle scadenze legate a molteplici adempimenti emergenziali. Sono queste alcune delle proposte di modifica all’articolo 12 del D.L. 137/2020, il cosiddetto decreto “Ristori”, presentate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nel corso dell’audizione sul provvedimento presso le Commissioni Bilancio e Finanze e Tesoro del Senato.
A illustrare ai parlamentari le osservazioni della Categoria il Vicepresidente Francesco Duraccio, che ha fatto notare come il decreto presenti criticità di diversa natura, causate dalle scelte operate, direttamente, o perché conseguenza della decisione di riprodurre letteralmente il testo del decreto “Agosto”. Auspicando una revisione del testo in fase di conversione in legge, è stato inoltre sottolineato come il decreto “Ristori” perpetui il silenzio del decreto 104 sui lavoratori interessati dai trattamenti di integrazione salariale – mentre sarebbe opportuno che tale vuoto venisse colmato al più presto, in sede di prassi e/o di conversione – e acuisce i già evidenziati problemi di compatibilità costituzionale della misura del blocco dei licenziamenti. Su quest’ultimo punto la Categoria sottolinea, infatti, che nel testo del decreto (commi da 9 a 11 dell’art.12) “scompare la relazione tra la fruizione degli ammortizzatori sociali e la possibilità di disporre licenziamenti per ragioni economiche, che fa posto alla lapidaria indicazione del termine del 31 gennaio 2021 quale limite di durata del divieto dei licenziamenti, valido per tutti a prescindere dall’accesso alle misure di sostegno al reddito altrimenti predisposte”.
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