Sequestro preventivo e confisca obbligatoria in caso di intermediazione e sfruttamento
Requisiti, soggetti coinvolti, norme e documentazione necessaria nella circolare n. 21/20 della Fondazione Studi CdL
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L’articolo 603-bis.2 del codice penale, introdotto con la legge n. 199/2016, attribuisce, mediante la confisca obbligatoria, maggiore incisività al contrasto dell’azione dei soggetti che accumulano ricchezze attraverso lo sfruttamento del lavoro, vale a dire in spregio alle norme su collocamento, minimi salariali, orari massimi di lavoro e comprimendo in maniera inaccettabile i diritti fondamentali dei lavoratori. Nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, del 18 settembre 2020, “Il sequestro preventivo e la confisca obbligatoria in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” si evidenzia come, per eseguire la confisca, sia necessario attendere la irrevocabilità di una sentenza di condanna oppure di applicazione della pena, pronunciata per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nell’intervallo di tempo necessario per giungere ad una sentenza di condanna definitiva, al fine di evitare che il datore di lavoro disperda i beni propri e quelli dell’azienda e di assicurare conseguentemente un fruttuoso risultato della confisca, il giudice, già nella fase delle indagini preliminari, potrà disporre la misura del sequestro preventivo (art. 321, comma 2, c.p.p.).
In allegato l’approfondimento.
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