Ecm, un mese e mezzo alla fine del triennio. La situazione dei farmacisti, tra bonus, sanzioni e polizze assicurative
Mancano 45 giorni alla fine del triennio formativo 2020-2021, termine ultimo per ottemperare all'obbligo in tema di Ecm. È aperto il dibattito sul vincolo formativo e polizze assicurative
Tra bonus, autoformazione, tutoraggio sono diverse le misure che vanno incontro ai farmacisti per mettersi alla pari e, intanto, è aperto, tra le professioni sanitarie, il dibattito sul vincolo formativo all’operatività delle polizze assicurative per responsabilità civile professionale.
Sanzioni e obblighi: i vincoli per il triennio formativo in chiusura e il prossimo
Si avvia a conclusione il triennio formativo 2020-2022, un periodo caratterizzato in particolare dagli impatti della pandemia. Per ottemperare l’obbligo, salvo bonus ed esoneri, occorre aver raggiunto 150 crediti Ecm. Sulla situazione dei farmacisti, in una recente intervista a Farmacista33, Giovanni Zorgno, referente per la Fofi in Commissione nazionale Ecm, da poco ricostituita, aveva dichiarato che i dati sull’adesione dei farmacisti sono confortanti: le percentuali dei farmacisti che si sono aggiornati sono aumentate, mentre i numeri di coloro che non sono alla pari non sono elevati.
Tra gli aspetti da rilevare c’è il tema sanzioni: innanzitutto, va ricordato che il mancato assolvimento degli obblighi formativi comporta una violazione sanzionabile in sede disciplinare, ma soprattutto, per via della stretta contenuta nel Decreto attuativo del Pnrr, ci saranno ricadute sull’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile. La previsione normativa, infatti, condiziona, a decorrere dal 2023-2025 e con effetti a partire dal 2026, l’efficacia della polizza assicurativa per la responsabilità civile all’assolvimento di almeno il 70% dei crediti previsti nell’ultimo triennio utile.
Il tema è oggetto di dibattito in seno alle professioni sanitarie tanto che di recente la Fnomceo ha chiesto un tavolo al Ministro della salute Orazio Schillaci, anche “per prevedere nuovi meccanismi di premialità o penalizzazione, sul solco di quanto normato dal Parlamento”.
I nodi per i farmacisti: segnalata la necessità di trasferire crediti in eccesso
Tra i nodi aperti, a ogni modo, a essere stato segnalato da parte dei farmacisti è la esigenza di prorogare la possibilità di trasferire i crediti eventualmente in eccesso nel triennio in chiusura sui trienni precedenti, almeno fino a marzo 2023. Ipotesi che è posta all’attenzione della commissione nazionale Ecm.
Va, comunque, rilevato che gli Ordini provinciali, una volta ultimato il triennio, anche per favorire la funzione di controllo, hanno la possibilità di verificare la situazione formativa degli iscritti nei trienni pregressi e in quello in corso e sono chiamati a inviare agli iscritti la “Certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale”. Occorre tuttavia ricordare che i dati del triennio saranno visibili in maniera completa solo dopo marzo 2023: c’è, infatti, un disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM e quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider con relativo transito nel database del CoGeAPS. Infatti, il Provider effettua la rendicontazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento o di termine on-line della FAD – con una non coincidenza in questo caso con la data nella quale il farmacista ha conseguito i crediti – e soltanto successivamente l’Agenas trasmette al sistema informatico del Consorzio il flusso dati con i crediti.
Ma quali sono gli strumenti in mano ai farmacisti per essere alla pari? Un primo aspetto da ricordare è il bonus Covid, con la riduzione di un terzo del fabbisogno, che viene erogato in maniera automatica, secondo la Delibera della commissione Ecm di giugno, ai professionisti sanitari, farmacisti inclusi, che durante la pandemia hanno continuato a prestare la propria attività. Con tale delibera la commissione ha dato mandato al Cogeaps di procedere all’applicazione del bonus ECM e di rendere i dati visualizzabili all’interno della area riservata presente nel portale. Va osservato che il numero di crediti associato al bonus Covid è legato al fabbisogno totale del singolo professionista, che può essere inferiore rispetto ai 150 crediti, sulla base di ulteriori bonus, esenzioni, e così via. In particolare, per i farmacisti, vanno considerati i crediti in più legati alla partecipazione, stabilita in maniera automatica per tutti gli iscritti, al dossier formativo di gruppo e quelli che derivano dall’aver raggiunto gli obiettivi formativi nel triennio precedente.
Accanto al bonus ci sono poi importanti strumenti di flessibilità: tra questi c’è l’autoformazione, una modalità individuata da numerose delibere della Cnfc e dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Utilizzando tale istituto, il professionista sanitario può acquisire crediti da autoapprendimento in funzione dell’impegno orario autocertificato, attraverso l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati, l’attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione. Accanto a queste modalità, per i farmacisti da parte di Fofi sono state individuate anche altre attività tra le quali, per citarne alcune. la partecipazione a eventi di volontariato svolti dai farmacisti e la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie.
Infine ci sono poi le ultime novità e modifiche legate ai criteri per l’assegnazione dei crediti per attività quali “Docenza, tutoring e altri ruoli” che vedono una estensione del riconoscimento e un allargamento della casistica.
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