Esonero donne vittime violenza solo se percettrici del Reddito libertà
Non sufficiente aver fatto domanda per il sussidio. In esclusiva le anticipazioni del DGV.
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I datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne vittime di violenza, possono contare su un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 100% e nel limite massimo di 8mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario, però, rispettare due condizioni: la vittima di violenza deve essere disoccupata e percettrice del Reddito di libertà. Sulla misura, prevista dalla Manovra 2024 e oggetto di una circolare Inps di prossima pubblicazione, hanno fornito anticipazioni in esclusiva a “Diciottominuti – Uno sguardo sull’attualità” Giovanni Marcantonio, Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Antonio Pone, Direttore Generale Vicario dell’Istituto. L’incentivo, dal valore non solo economico, ma anche “sociale” – come ha sottolineato il Segretario CNO – in via del tutto eccezionale per il 2024, potrà essere fruito anche da chi assume donne che abbiano percepito il Reddito di libertà nel 2023. Rispetto, poi, alla durata dell’esonero, Marcantonio ha spiegato che “sono agevolate le assunzioni a tempo indeterminato per la durata di 24 mesi, nel caso di assunzioni a tempo determinato per 12 mesi e, infine, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine non agevolato la durata è di 18 mesi”. Il Direttore Pone si è, invece, soffermato sui casi in cui non si ha diritto all’esonero: ad esempio “quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, quando l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato, quando si hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale”. Per poi fare chiarezza sulla cumulabilità dell’esonero con altre agevolazioni, che può avvenire “solo laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta” e “a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto il divieto”, ha precisato Pone. Sul piano operativo, infine, il Direttore ha anticipato che il datore di lavoro dovrà presentare all’Istituto una richiesta nel portale delle agevolazioni, “utilizzando un modulo online che verrà rilasciato appositamente”. L’Inps poi calcolerà “l’importo dell’incentivo sulla base dell’aliquota contributiva datoriale, verificherà la copertura finanziaria e in caso di esito positivo, autorizzerà il datore alla fruizione della misura”. A quel punto, i datori “autorizzati” potranno esporre gli incentivi nelle denunce utilizzando i codici di conguaglio che saranno forniti con la circolare.
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