Anno: XXV - Numero 218    
Mercoledì 27 Novembre 2024 ore 13:40
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Giovani avvocati, 'si intervenga sull'esame di abilitazione'

Aiga, 'errore relativo al punteggio nel testo con le regole'

Giovani avvocati, 'si intervenga sull'esame di abilitazione'

 

È “necessario un intervento urgente nell’interesse dei giovani praticanti”. Lo sottolinea l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, che ha evidenziato al Ministero della Giustizia le “possibili criticità relative alla prossima sessione d’esame e l’urgenza di un intervento chiarificatore”.

In particolare, rileva il Presidente di Aiga Francesco Paolo Perchinunno, è stato rappresentato il “possibile errore materiale contenuto nelle nuove disposizioni che regolano l’esame d’abilitazione per l’anno 2023/2024 e nel bando d’esame pubblicato il 04.08.2023 in G.U., che disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle prove. Dall’analisi del testo della Legge n. 87/2023, che ha convertito l’articolo 4 quater Decreto-legge 10 maggio 2023, 51 e dal bando è emerso infatti che il punteggio minimo richiesto per il superamento della seconda prova orale è pari a 105, per le cinque materie da affrontare nel secondo orale trifasico”.

È “evidente un errore – aggiunge Il Coordinatore del dipartimento Aiga di Accesso alla Professione e M.U.R. Roberto Scotti- in quanto dovrebbe indicarsi quale punteggio minimo complessivo quello di 90, che corrisponderebbe a 18 per materia/prova e, conseguentemente, la sufficienza in ogni singola fase dell’orale”.

Per la Coordinatrice della Consulta dei Praticanti Aiga Giulia Pesce è ugualmente “necessario, ed ancora più urgente, un chiarimento sul rilascio del certificato di compiuta pratica, ad oggi subordinato al superamento di una prova valutativa del percorso di scuola forense, ed ostativa all’ammissione all’esame.

Anche al fine di agevolare Ordini territoriali e Scuole Forensi e per garantire la necessaria uniformità territoriale nella valutazione dei candidati, Aiga ritiene più opportuno che la prova valutativa indicata dal Legislatore, pur obbligatoria, non sia ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica, quanto meno per la sessione di quest’anno”.

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