Perugia. Sanitari no vax, partono le lettere di sospensione.
Infermieri: «Rischio demansionamento o niente stipendio»
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Sanitari no vax, partono le sospensioni da parte degli ordini professionali. Come annunciato su queste colonne nei giorni scorsi, gli organismi di categoria stringono le maglie per indecisi o dissidenti, in un momento di risalita dei contagi e mentre quasi 7 umbri su 10 risultano immunizzati.
Tra i primi a muoversi l’Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia che ha appena annunciato agli iscritti come «a seguito delle segnalazioni pervenute nei nostri uffici sta iniziando ad inviare le comunicazioni relative alla sospensione del professionista non vaccinato».
In una lunga nota, l’ordine ricorda quanto previsto dalle normative vigenti sull’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie, richiamando il decreto legge 44/2021 che all’articolo 4 «prevede l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV -2».
«La vaccinazione – sottolinea con forza l’Ordine degli infermieri – costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati», ricordando come solo «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate», si possa contravvenire all’obbligo. Ma l’Ordine, presieduto da Nicola Volpi, fa di più e richiama i commi che regolamentano «dettagliatamente le modalità di segnalazione da parte della Regione dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati, all’azienda sanitaria locale e, altrettanto dettagliatamente, l’iter che l’azienda sanitaria locale dovrà seguire per accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dell’interessato». La conseguenza dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei sanitari è «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio», per cui «per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce, ove possibile, l’interessato a mansioni anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali». Ma «quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento».
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