Bando Comune centro Italia: l’Anac dà ragione al Cni
Per le stazioni appaltanti è obbligatorio allegare il calcolo del corrispettivo formulato sulla base del decreto parametri già in fase di indagine di mercato. Inoltre, nel caso di omissione di un livello di progettazione, nel calcolo del corrispettivo va considerato anche il livello omesso.
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Il 28 luglio scorso sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato pubblicato l’Atto del Presidente n. 61626 che, sulla base di una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale Ingegneri – coordinato dall’Ing. Michele Lapenna – ha ingiunto un Comune dell’Italia centrale a conformarsi alle considerazioni formulate dall’Anac, in virtù delle argomentazioni presentate dal Cni.
Negli scorsi mesi, lo stesso Comune aveva pubblicato una manifestazione di interesse per procedura negoziata per l’affidamento di servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente a lavori di realizzazione di un edificio. Questa è diventata oggetto di segnalazione da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri ad Anac ed alla stessa stazione appaltante in quanto, nonostante il bando facesse riferimento, per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, ai criteri del D.M. 17 giugno 2016, tale corrispettivo però non risultava coincidere con l’importo calcolato dal Cni secondo detti parametri.
Ai rilievi addotti dal Consiglio Nazionale, il Comune ha risposto con una nota in cui ha sostenuto che l’avviso di indagine di mercato pubblicato dallo stesso non costituiva già una “procedura di gara”, nel qual caso sussisterebbe l’obbligo di riportare nei documenti il procedimento utilizzato per la determinazione dei compensi. In più, tale procedimento di calcolo del corrispettivo è stato predisposto al fine di rispettare i tempi del finanziamento ed i limiti delle risorse economiche disponibili nel quadro economico dell’intervento da allegare, poi, in fase di procedura negoziata, agli operatori già individuati a seguito di indagine di mercato. Infine, il Comune ha affermato che l’oggetto dell’appalto concerneva un unico livello di progettazione definitiva-esecutiva, dunque l’omissione di un livello di progettazione avrebbe determinato il venir meno di taluni elaborati progettuali rientranti nel livello omesso.
Nell’atto di ingiunzione Anac ha respinto punto per punto le argomentazioni del Comune, facendo proprie tutte le osservazioni del Cni e invitando lo stesso a conformarsi ai seguenti principi, specificati ancora una volta a beneficio dei professionisti tecnici e delle stazioni appaltanti:
1) obbligo per le stazioni appaltanti di allegare il calcolo del corrispettivo formulato sulla base del decreto parametri già in fase di indagine di mercato;
2) nel caso di omissione di un livello di progettazione, il livello non omesso deve contenere tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la progettazione; e quindi nella determinazione del corrispettivo vanno considerate anche le aliquote e le prestazioni del livello omesso.
Il Cni esprime soddisfazione per l’esito della segnalazione del proprio Osservatorio Bandi.
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