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CNI e Transizione 5.0: Gli ingegneri non possono essere esclusi

Dieci giorni dopo la pubblicazione del Decreto Legge 19/2024, che ha sancito la nascita di Transizione 5.0, anche il Cni prende posizione e lo fa con una circolare inviata al Ministero della Giustizia.

CNI e Transizione 5.0: Gli ingegneri non possono essere esclusi

Il testo è focalizzato sul ruolo che avranno EGE ed Esco quali soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni energetiche ex ante ed ex post . Il comma 11 dell’articolo 38 del DL 19/2024 specifica infatti, “il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy”. In questo contesto, il decreto ha stabilito che “Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.”

Nel documento rilasciato dal Cni si ricorda, però, che “L’attività di certificazione ex ante e ex post è una diagnosi energetica, che il soggetto deputato alla certificazione effettua prima e dopo l’intervento progettuale di miglioramento del rendimento energetico: prima, verificando la riduzione dei consumi energetici in base all’investimento pianificato; dopo, per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento che abbia avuto come risultato l’efficientamento energetico previsto. Tra i soggetti abilitati a tale attività di certificazione”, oltre ad EGeE ed Esco indicate, “non possono essere esclusi ingegneri ed i periti industriali, che la legislazione vigente, in materia di rendimento energetico, designa quali “tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti”, iscritti nei rispettivi albi professionali“.

Gli ingegneri tutelano la collettività

A supporto della propria presa di posizione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ricorda che “in una società evoluta, che impone la soluzione di problemi tecnici sempre di maggiore complessità, come quella attuale, concorrenza parziale ed interdisciplinarietà professionale garantiscono la tutela degli interessi generali, a cui è, in via di principio, preordinato e subordinato l’accertamento e il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di Categoria, della professionalità specifica, di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione. La precipua tutela degli interessi della collettività, a cui è orientata l’abilitazione e la qualificazione professionale, nell’ambito delle rispettive competenze, “porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica” (in termini, Corte Costituzionale 12 – 21 luglio 1995, n. 345).

La diagnosi energetica, presupposta al rilascio delle certificazioni richieste dal decreto legge in oggetto, non può essere affidata esclusivamente ai soggetti abilitati indicati al comma 11, ma deve necessariamente individuarsi anche in categorie di professionisti, che realizzano la diagnosi energetica, esperti in materia di consumi energetici e di verifica degli impianti (D.lgs. 102/2014, Legge 10/1991 e D.Lgs. 192/2005).

La stessa legislazione speciale, che la normativa tecnica (UNI 11339) a carattere volontario ha individuato come riferimento per definire i tecnici abilitati alla certificazione “transizione 5.0”, definisce la figura degli Esperti per la Gestione dell’energia (EGE) in materia di efficienza energetica.

In particolare, i compiti e le funzioni di questa figura professionale sono stati individuati nel 2009, anno di pubblicazione della norma Uni Cei 11339, unitamente all’attività di auditor energetico, che deriva dal percorso di normazione europeo, individuato attraverso la norma UNI CEI EN 16247-5.

Soltanto nel 2023, la norma tecnica a carattere volontario è titolata quale “Attività di professione non regolamentata”, con ciò trasformandosi da normativa tecnica a regolamento professionale di professioni non ordinistiche, ex Legge n. 4/2013.

L’auditor energetico è, insieme a Esco (UNI CEI 11352) ed EGE (UNI CEI 11339), una delle figure richiamate dal decreto legislativo 102/2014 a svolgere il servizio di diagnosi energetica per i soggetti obbligati.

Entrambe le norme tecniche, nella bibliografia riportano i riferimenti della legislazione tecnica di base, rappresentata dalla Legge n. 10/1991, D.Lgs. 192/2005, D. Lgs. 102/2014.

Orbene, il D.Lgs 102/2014, modificato dal D.Lgs. 73/2020, mutua le ”definizioni” in materia di energia ed efficienza energetica, identificate all’articolo 2 del D.Lgs. 192/2005, il quale richiama la definizione di “attestato di prestazione energetica”, attività professionale già prevista dalla Legge n. 10/1991, in materia di diagnosi energetica. In particolare, il D.Lgs. 192/2005, recepito e integrato poi dal D.P.R. 73/2013, regola indifferentemente le attività relative alla “prestazione energetica” con quella di “diagnosi energetica”, Infatti, all’art. 16 1- bis D.Lgs. 192/2005, in modifica della legge 10/91, è precisato espressamente che “Il comma

2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato…».

Quindi, allo stato, la decretazione d’urgenza, di cui al D.L. 19 del 2 marzo u.s., per la redazione delle cd. “certificazioni bianche”, individua da subito una professione non regolamentata ex Legge 4/2013, che regola le condizioni di svolgimento di “audit energetici” e di “EGE”.

Ma, in sede di attuazione, così come previsto dal comma 17 dell’art. 38 D.L. cit., è necessario individuare tutti i “tecnici abilitati”, cui la legislazione vigente (v. L. 10/1991, D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013, D.L. 9/2014), già attribuisce la competenza allo svolgimento delle attività di diagnosi ed efficientamento energetico ovvero di valutazione degli investimenti che realizzino gli interventi di miglioramento del rendimento energetico.

D’altronde, il Legislatore aveva già affidato ai “tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti (ingegneri e periti industriali)”, così come individuati all’art. 2 comma 3 D.P.R. 75/2013 e D.L. 9/2014, le attività di asseverazione, per la valutazione degli interventi previsti dal D.L. 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni agli artt. 119 e 121, in materia di efficientamento energetico.

La legislazione vigente in materia di rendimento e risparmio energetico individua nei periti industriali e negli ingegneri, iscritti ai rispettivi albi professionali, i professionisti tecnici abilitati in possesso delle competenze specifiche a redigere gli attestati di prestazione energetica, ovvero, ad eseguire le diagnosi energetiche di edifici ed impianti. Tali prestazioni sono corrispondenti a quelle richieste ai fini degli investimenti previsti dalla transizione 5.0, oggetto di certificazione.

Non si possono limitare le attività sancite dalla Legge

In questo senso, non si possono restringere a due soggetti attività professionali già presidiate dalla legislazione speciale, che già individua la platea di professionisti iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, che posseggono le conoscenze, le competenze e l’esperienza di attività legate alle prestazioni energetiche e quindi alle diagnosi energetiche, come ingegneri e periti industriali.

Al comma 17 punto e), l’art. 28 cit. stabilisce che sarà emanato entro 30 giorni dal 2 aprile p.v. un decreto interministeriale, che coinvolge il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Imprese ed il Made in Italy ed il Ministero dell’Ambiente, che definisce, tra le altre “l’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico; …”

Tali presidi di carattere deontologico e assicurativo, nonché l’invocata imparzialità nello svolgimento delle valutazioni, previsto al comma 17 dell’art. 38 sono già appannaggio e condizione di esercizio delle attività professionali di matrice ordinistica (v. D.L. 138/11 conv,. con L. 148/2011, D.P.R. 137/2012, D.L. 1/2012 conv. con L. 26/2012), considerato che gli ordini e collegi professionali, enti pubblici non economici con funzioni sussidiarie dello Stato in materia di verifica e controllo sull’esercizio della professione di carattere deontologico con funzione disciplinare, garantisce la collettività sul rispetto di tali prescrizioni legali, che tutti gli iscritti albi professionali sono tenuti ad osservare.

La legge, quindi, si è già servita della definizione “tecnici abilitati” proprio per individuare i professionisti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, che, pur in assenza di formazione o attività autorizzato rie supplementari, possono svolgere le attività di certificazione previste dall’art. 38 D.L.19/2024.

Alla luce di quanto precede, nel caso in cui l’attività di certificazione prevista dall’art. 38 D.L. 19/2024 fosse affidata in via esclusiva ai tecnici abilitati “EGE” o “Esco”, certificati da norme tecniche di carattere volontario UNI e CEI, accreditando attività professionali non regolamentate e, quindi attività di valutazione già esercitate dalle professioni ordinistiche di matrice tecnica, assisteremmo alla violazione dei principi e gli obblighi, relativi al test di proporzionalità, previsto dalla Direttiva 2018/958, in aperta violazione degli specifici indicatori di restrittività, introdotti dalla legislazione comunitaria e recepito nella legislazione nazionale.

Si ritiene, pertanto, che una scelta legislativa in tale direzione creerebbe un’illegittima discriminazione tra professionisti esercenti attività già esistenti ovvero sovrapponibili nell’ordinamento a parità di conoscenze e competenze professionali, determinando un grave pregiudizio al mercato interno dei servizi professionali, nonché ai diritti dei consumatori, tale da impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno dei servizi professionali.

Peraltro, qualora fossero limitate ad “EGE” o a “Esco” le figure professionali competenti alle attività di certificazione de qua, non si rinvengono esigenze di carattere generale, relativamente alla sicurezza, incolumità pubblica o interessi in difesa dei diritti dei consumatori, che possano giustificare la restrizione del mercato concorrenziale delle professioni regolamentate, che già esercitano attività tecniche riservate in via concorrente e assolutamente corrispondenti per formazione, conoscenze e competenze in materia di diagnosi energetica.

Tale comportamento inciderebbe pregiudizialmente su fattori inerenti alla libera concorrenza e all’esercizio delle libere professioni, a scapito della stessa collettività, in aperta violazione delle prescrizioni contenute nella direttiva 2018/958, relativa a un test della proporzionalità da effettuarsi prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, quando esse impongono restrizioni al loro esercizio. Tale previsione, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 142 del 16 ottobre 2020, impegna le istituzioni ad osservare le raccomandazioni della Commissione UE, già contenute nella Comunicazione del 10 gennaio, auspicano “l’eliminazione di specifiche restrizioni sostanziali ingiustificate”, secondo il principio di proporzionalità, con l’obiettivo di “creare un “circolo virtuoso” di consapevolezza in materia di regolamentazione da parte degli Stati membri”.

Confidando di aver contribuito alla valutazione delle questioni problematiche inerenti lo svolgimento delle attività di istituto, disponibili ad ogni ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il documento porta la firma del presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dott. Per. Ind. Giovanni Esposito  e del presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (ing. Angelo Domenico Perrini)

Tratto da Indutry 4.0

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