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Freno alle sanzioni se professionisti qualificati garantiscono affidabilità contribuente

Stop alle sanzioni per i rischi fiscali se il Professionista qualificato certifica l’affidabilità del contribuente che aderisce al regime di adempimento

Freno alle sanzioni se professionisti qualificati garantiscono affidabilità contribuente

Professionisti qualificati garantiscono l’affidabilità del contribuente certificando il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale al fine di ridurre, o escludere, le sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale. In questo modo è prevista altresì la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Di seguito, i dettagli.

Il sistema tributario con la legge delega per la riforma fiscale viene totalmente revisionato. Ricordiamo che la riforma fiscale è in cima alla lista di tutte le priorità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha selezionato e individuato per rinnovare il Paese partendo da un progetto che prevede la ripresa economica e sociale passando da una concreta modernizzazione del fisco.

Ora, il testo del disegno di legge approvato dalla Camera il 4 agosto, al titolo III in cui si occupa di procedimenti e sanzioni, indica all’art. 17 principi e criteri direttivi per le procedure di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo. 

In particolare, sempre con l’obiettivo di incrementare il regime di adempimento collaborativo, perseguendo la riduzione del fenomeno dell’evasione e potenziando gli effetti premiali connessi all’adesione al regime, l’art. 17 prevede:

    un’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente;

    l’esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali;

    la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR 29.09.1973, n. 600, e dall’articolo 57, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente;

Si fa presente che i richiamati articoli 43 e 57, prevedono rispettivamente che gli avvisi di accertamento e gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

È altresì prevista l’introduzione di istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.

Sempre in un’ottica di potenziamento degli istituti di adesione spontanea, per i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, si introduce il concordato preventivo biennale.

La disposizione prevista ha quindi lo scopo di agevolare l’emersione di materia imponibile e di offrire al contribuente l’opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria. I contribuenti possono accettare una proposta per la definizione biennale della base imponibile che comporta l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto di concordato. L’IVA continua ad essere applicata secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica. Tale norma in ogni caso prevede che il contribuente che accetta il concordato continui ad essere soggetto a verifiche, controlli e accertamenti e a tutti gli obblighi contabili e dichiarativi e decade dal concordato nel caso in cui, non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o precedentemente, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali non lievi.

Ulteriore aspetto di rilievo è l’introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all’estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d’imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. In questo caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per il potenziamento del regime dell’adempimento collaborativo, anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.

da Fisco e Tasse

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