Ristori ai professionisti, almeno è chiara la procedura per ottenerli
Sulle società fra professionisti, una mozione della consigliera regionale del Lazio Eleonora Mattia
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Le istruzioni messe on line dall’Agenzia delle entrate spiegano anche come calcolare il fatturato medio mensile, dato essenziale per stabilire l’entità del trasferimento. Che per la maggior parte degli avvocati, in ogni caso, non supererà l’importo minimo previsto di 1.000 euro
Con un tempismo raro per una Pa, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nello stesso giorno dell’entrata in vigore del decreto Sostegni, il modello e le istruzioni per poter richiedere il contributo a fondo perduto, previsto per i titolari di partite Iva (imprese, professionisti, esercenti arti, agricoltori) dall’articolo 1 del provvedimento (il Dl 41/2021). È quindi possibile scaricare quanto serve per richiedere questo aiuto andando nel sito dell’Agenzia delle Entrate, nella cui homepage vi sono i link per l’istanza da inviare e le relative istruzioni (comunque reperibili qui), oltre a una guida di 25 pagine che illustra in dettaglio anche la procedura di presentazione della domanda.
Il modello è piuttosto semplice, e la parte da compilare è di una sola pagina, in cui viene richiesto, oltre ai dati del contribuente:
– la conferma che non si è fra i soggetti esclusi (barrando l’apposita casella);
– l’indicazione di una delle 5 fasce di ricavi registrati nel 2019 (da 0-100mila fino a 5-10 milioni), a cui sono collegate le diverse percentuali da applicare alla differenza del fatturato medio mensile tra 2020 e 2019 (che scendono dal 60% al 20% con il crescere della fascia di fatturato);
– l’importo medio del fatturato mensile nel 2019 e nel 2020 (da cui si deduce se il requisito della riduzione del 30% è rispettato);
– l’eventuale attivazione della partita Iva dopo il 31/12/2018 (i cui titolari hanno comunque diritto al contributo, sebbene con specifiche regole indicate nelle istruzioni);
– le modalità di godimento del contributo (accredito in conto corrente o credito di imposta, da utilizzare in compensazione con il modello F24);
– l’Iban (ma solo se si è scelto l’accredito);- il codice fiscale dell’intermediario che presenta l’istanza telematicamente, con relativa firma.
Ai fini dell’indicazione della fascia di reddito del 2019 (utile per l’individuazione della percentuale da applicare alla differenza tra i fatturati medi mensili del 2019 e 2020), le istruzioni indicano i righi della dichiarazione fiscale 2019 in cui è contenuto il dato rilevante. Ad esempio, per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata il dato da guardare è quello contenuto nella colonna 2 del rigo RG2, mentre per quelle in contabilità ordinaria il rigo giusto è il RS116.
Le istruzioni precisano inoltre come calcolare il fatturato medio mensile. A questo riguardo si ricorda che devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020, e che concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Nella guida viene specificato che, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura, mentre per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data delle cessioni di beni, o delle prestazioni del servizio richiamati in fattura.
L’importo del fatturato medio mensile da indicare nell’istanza si calcolerà dividendo per 12 il fatturato annuo così calcolato, ma se l’attività è iniziata nel 2019, allora non si dovrà tenere conto dei mesi di inattività, compreso quello di inizio. L’istanza va inviata esclusivamente in modalità telematica, a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021. A questo può provvedere un intermediario, o lo stesso operatore economico, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, se è già abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia.
Presentato il modello, si ottiene una ricevuta di presa in carico, e se i controlli effettuati dall’Agenzia confermano il diritto al contributo, viene comunicato l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo, oppure il riconoscimento della somma come credito d’imposta, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente, o al suo intermediario.
Se la domanda è presentata da quest’ultimo, il contribuente interessato riceve dall’Agenzia delle Entrate anche un messaggio di posta elettronica certificata. Se ci si rende conto di aver sbagliato qualcosa nella compilazione del modello, è consentito presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa, purché il contributo non sia già stato riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate.
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