Anno: XXV - Numero 236    
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‎ Professioni sanitarie. Nuove regole per Ordini e Federazioni nazionali

Il Ministro Schillaci sta lavorando alle disposizioni incompiute della Legge Lorenzin.

‎ Professioni sanitarie. Nuove regole per Ordini e Federazioni nazionali

In arrivo il regolamento per le elezioni e per la separazione delle funzioni disciplinari.
A distanza di cinque anni dalla sua emanazione, la riforma degli Ordini professionali operata dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3  (cd Legge Lorenzin) non è ancora completamente attuata: mancano i regolamenti ministeriali che il Ministero della Salute avrebbe dovuto emanare nel 2018; in mancanza, sono rimaste in vigore le disposizioni previgenti, derivanti dal DPR 221 del 1950.  E’ di queste ore una bozza di regolamento unico- anticipata da Quotidiano Sanità- che potrebbe concludere il procedimento attuativo e approdare alla Conferenza Stato Regioni per la prevista intesa. Sul regolamento andrà acquisito anche il parere delle Federazioni nazionali interessate.
La bozza di regolamento – Nel provvedimento ministeriale saranno declinate le regole delle elezioni degli organi delle Federazioni nazionali.

Il nuovo regolamento ministeriale, a firma del Ministro della Salute Orazio Schillaci,  dovrà definire e assemblare in modo unitario le norme generali per le elezioni delle Federazioni nazionali, compreso il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati. Ciascuna Federazione potrà poi adottare un proprio regolamento elettorale interno dandone comunicazione al Ministero della Salute.
La bozza circolante disciplina anche le norme per l’esercizio delle funzioni amministrative e contabili, come la riscossione dei contributi, e le norme afferenti ad attività istituzionali come la tenuta degli albi, i procedimenti disciplinari, le sanzioni, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps).

Elezioni– Il Ministero della Salute aveva già emanato nel 2018, un mese dopo l’entrata in vigore della Legge Lorenzin, le sole procedure elettorali (indizione delle elezioni, liste, seggi, operazioni di voto e di scrutinio, proclamazioni ed eventuali elezioni suppletive)  valevoli per gli Ordini provinciali e per la Federazione nazionale di ciascuna professione sanitaria.  Il nuovo regolamento riorganizza in un testo unitario le regole elettorali, precisando ulteriori aspetti come le regole di inconferibilità e di incompatibilità, per le quali valgono le disposizioni normative di carattere generale. Non possono presentarsi alle elezioni gli iscritti sospesi, le liste devono esprimere il 20% di candidati di genere diverso e almeno il 20% di candidati al di sotto dei 45 anni. Non è possibile candidarsi in più liste per il medesimo organo. Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere possono essere rieletti nella stessa carica, consecutivamente, una volta sola.
Ufficio istruttore di albo in ogni capoluogo regionale– Con il regolamento si va ad attuare il principio della separazione tra la funzione istruttoria e quella giudicante nell’esercizio della funzione disciplinare. Il principio, introdotto dalla Legge Lorenzin, va a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà’ del giudizio disciplinare.

È quindi prevista la creazione, presso la sede dell’Ordine provinciale capoluogo di Regione, di un Ufficio istruttore di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti dei consigli direttivi, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini. Fa parte dell’Ufficio Istruttore anche un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della Salute.  I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza. Ogni ufficio è dotato di un coordinatore, espresso dall’ordine capoluogo di regione.
Le spese di funzionamento dell’Ufficio istruttore sono a carico dei singoli Ordine, in proporzione al numero degli iscritti. L’isstruttoria si apre sulla base di esposti ricevuti dall’Ufficio istruttore che audisce il professionista oggetto dell’esposto e rinvia all’Ordine di competenza dell’iscritto un verbale con motivata richiesta di archiviazione o con richiesta di procedere per via disciplinare. E’ il Presidente dell’Ordine a dare attuazione alle richieste dell’Ufficio Istruttorio, mentre la decisione e gli eventuali provvedimenti competono collegialmente al consiglio dell’Ordine.
Quando il procedimento disciplinare ha per oggetto un componente di Ordine provinciale, è la Cceps a fungere da Ufficio istruttore nazionale e a riferire l’esito dell’istruttoria alla Federazione Nazionale.
Le sanzioni disciplinari- Avvertimento, censura, sospensione e radiazione: sono invariate le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili all’iscritto su decisione del consiglio dell’Ordine. La bozza di regolamento interviene, con fattispecie di dettaglio sulle misure più gravi come la radiazione (che dopo 5 anni ammette la reiscrizione all’albo) e la sospensione dall’esercizio professionale che dura fino a che non è sanata la circostanza che l’ha determinata.
Norme transitorie– All’entrata in vigore del regolamento ministeriale, il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, seguono le disposizioni transitorie in attesa che vengano costituiti gli uffici istruttori, si gestiscano i procedimenti e i ricorsi in atto. Alle Federazioni nazionali viene assegnato un tempo di quattro mesi per approvare gli statuti aggiornati.

BOZZA_DI_REGOLAMENTO.pdf4.86 MB

 

 

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