Anno: XXV - Numero 207    
Martedì 12 Novembre 2024 ore 13:00
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Le professioni tecniche contro il bando della Lombardia.

L'iniziativa esclude gli iscritti agli Ordini dalle diagnosi energetiche.

Le professioni tecniche contro il bando della Lombardia.

“La Regione Lombardia intervenga sul bando per il sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese, nella parte in cui riserva la diagnosi energetica esclusivamente a un tecnico” definito “persona fisica che sia un Esperto gestione energia (Ege)”, perché l’iniziativa, “di fatto, esclude gli iscritti agli Ordini e Collegi individuati dalla legge per la redazione della diagnosi energetiche di edifici e impianti.

Scelta che sembra andare contro il principio 97 della Costituzione di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione”.

Lo si legge in una nota della Rete delle professioni tecniche, in cui si precisa che la Pa, “nell’esercizio delle funzioni istituzionali, deve scegliere secondo criteri non discriminatori di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto al servizio oggetto di concorso. Non si rinvengono tra l’altro esigenze di carattere generale, relativamente alla sicurezza, incolumità pubblica, o interessi in difesa dei diritti dei consumatori, che possano giustificare la restrizione del mercato concorrenziale delle professioni regolamentate”, va avanti la nota.

    Pertanto, osservano i tecnici, “la scelta della Regione Lombardia creerebbe un’illegittima discriminazione tra professionisti esercenti attività già esistenti, o sovrapponibili nell’ordinamento, a parità di conoscenze e competenze professionali, determinando un grave pregiudizio al mercato interno dei servizi professionali, nonché ai diritti dei consumatori, tale da impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno dei servizi”.

    La Rpt ritiene, pertanto, “giusta, ancorché nell’esercizio del potere di autotutela, di cui è dotata la Pubblica amministrazione, la richiesta di annullamento e/o modifica, o rettifica, previa sospensiva e rimessione in termini, del bando”.   

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