Abilitazione professionale, fissati esami per farmacisti.
I nodi della riforma su lauree abilitanti Sono state fissate le date degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista nelle due sessioni estiva e autunnale. L'Ordinanza del Mur
Sono state fissate le date degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista nelle due sessioni estiva e autunnale, insieme alle altre professioni ordinistiche, quali odontoiatra e veterinario. A stabilirle una Ordinanza di settimana scorsa del Ministero della università che, per quanto riguarda le modalità dell’esame semplificato, rimanda al decreto attuativo della normativa sulle lauree abilitanti, su cui c’è attesa.
Fissate regole e date per l’esame di abilitazione
Gli esami di Stato, come si legge nel testo, “avranno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 luglio e per la seconda sessione il giorno 17 novembre. Possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università, in fase di pubblicazione. A ogni modo, i candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 giugno 2022 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2022”. Quanto al tirocinio, questo “deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami”. Nel dettaglio, “l’abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra, farmacista e veterinario eÌ conseguita a seguito del superamento dei relativi esami di Stato in modalità semplificata, che saranno definiti dai decreti interministeriali attuativi dell’articolo 6 della legge che ha introdotto la laurea abilitante (8 novembre 2021, n. 163)” e che al momento non risultano ancora pubblicati. In generale, “in deroga alle disposizioni normative, la prima e la seconda sessione dell’anno 2022 sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. A tal fine gli atenei garantiscono che la prova verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilitaÌ richieste riguardanti ogni singolo profilo professionale”.
Lauree abilitanti: decorrenza e nodi aperti
Come riferito da una recente circolare Fofi, “la disciplina del carattere abilitante dell’esame finale di laurea in farmacia” prevista, appunto dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163, “avrà decorrenza dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui eÌ demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Il comma 2 dell’articolo 6 contempla modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti dalla nuova legge in base ai precedenti ordinamenti didattici (privi del carattere abilitante). A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente. L’introduzione delle misure semplificate eÌ demandata ad uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca”.
C’è attesa sui dettagli operativi
In merito alle previsioni sulla laurea abilitante, continua la Fofi, in un documento, “se il nuovo provvedimento eÌ finalizzato a semplificare le procedure per l’abilitazione all’esercizio di alcune professioni regolamentate – oltre al farmacista anche l’odontoiatra, il veterinario, lo psicologo -, con l’obiettivo di ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro, una novità introdotta eÌ stata quella dell’obbligo di acquisire almeno 30 crediti formativi universitari attraverso lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, previsto all’interno del piano formativo accademico, così da mantenere distinto il momento dell’esame di laurea rispetto alla valutazione delle effettive competenze professionali, acquisite con il tirocinio. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio, saranno individuate nell’ambito della disciplina delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio”.
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