Agenzia delle Entrate, nuove regole su residenza e domicilio fiscale.
Le modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023) entrato in vigore da quest’anno, su residenza e domicilio fiscale.
In evidenza
Come riporta la circolare 20/E, da quest’anno ai fini fiscali assume maggiore peso l’insieme di relazioni personali e familiari sviluppate da un soggetto all’interno del territorio. In base alle nuove regole, sono considerate residenti in Italia tutte le persone fisiche che hanno il domicilio per la maggior parte dell’anno d’imposta
Quello che devi sapere
Il provvedimento
- La circolare chiarisce le modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023) entrato in vigore da quest’anno, su residenza e domicilio fiscale
Il concetto di domicilio
- Dalla precedente disciplina mutuata dal codice civile, il provvedimento armonizza il concetto di domicilio con la prassi internazionale che dà più importanza alle relazioni personali (come la convivenza) e sociali (come l’iscrizione a circoli culturali o sportivi) rispetto a quelle economiche. Spettera al giudice accertare l’esistenza di condotte che manifestino la volontà di mantenere un “legame affettivo” con il territorio italiano ed eventuali casi di elusività fiscale per chi mantiene la residenza formale all’estero
Gli effetti della modifica
- Come previsto dal Decreto, sarà sufficiente la sola presenza sul territorio italiano per almeno 183 giorni in un anno (o 184 nel caso di anni bisestili) a far scattare la residenza fiscale
Frazione di giorno
- La circolare fornisce chiarimenti sul conteggio delle frazioni di giorno che concorrono a determinare il numero di giorni. Per determinare la residenza fiscale in Italia, i giorni fisici in presenza includono anche un’ora spesa sul territorio nazionale. Dalla normativa sono escluse situazioni di presenza in via meramente temporanea come, per esempio, uno scalo per raggiungere una meta estera
Frontalieri
- L’introduzione del concetto di “frazione del giorno” riguarda da vicino i frontalieri che lavorano in Italia. In base alla norma, bastano poche ore di attività quotidiana per raggiungere la quota di residenza fiscale e il conseguente rischio di una doppia tassazione. Per ovviare questo problema, la circolare delle Entrate ribadisce il peso delle convenzioni contro le “doppie imposizioni”. Accordi sottoscritti con Paesi come Germania, Svizzera e Panama prevedono per esempio lo “split year” con la divisione del periodo d’imposta per i lavoratori che trasferiscono la residenza durante l’anno
Smart working
- La modifica fa sentire i suoi effetti anche per i lavoratori da remoto. A prescindere dalla residenza del datore di lavoro o committente, chi opera nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta è considerato a tutti gli effetti fiscalmente residente in Italia. La residenza dunque “scatta” senza il ricorso ad altri strumenti come la residenza civilistica, il domicilio e l’iscrizione anagrafica. Ora, basta trascorrere più di 183 giorni nello Stato italiano per essere ritenuti residenti fiscali, indipendentemente dagli altri criteri
Iscrizione all’anagrafe
- Un’altra novità riguarda l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente prima basata sul concetto di presunzione assoluta. In base all’idea di presunzione relativa, invece, l’iscrizione è ammessa salvo prova contraria fornita dal contribuente. Resta invariato il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri
Società ed enti
- Oltre alle persone fisiche, la circolare precisa l’effetto delle nuove regole sulle società ed enti. Ai fini fiscali sono considerati residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale
Criteri alternativi
- Per far scattare la qualifica di residenza, è sufficiente la presenza di almeno uno dei criteri sopracitati a patto che si protragga per tutto il periodo d’imposta
L’entrata in vigore
- Per le società e gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare le modifiche del Decreto sono entrate in vigore dal 1° gennaio di quest’anno. Per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023
Sky Tg24
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