Cessione Crediti: come visualizzare e gestire i bonus edilizi
Come si effettua la cessione del credito sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, si accettano i bonus edilizi e si visualizzano nel cassetto fiscale.
In evidenza
La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulla Piattaforma di cessione crediti, con lo specifico Manuale Utente, fornisce il quadro completo delle ultime novità sulle agevolazioni fiscali connesse al Superbonus e detrazioni edilizie. I cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi agevolati possono utilizzarla per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli, compensarli o riceverli.
Vediamo come funziona e con quali regole applicative in base alla data di prima cessione.
Piattaforma cessione crediti: come funziona
Per accedere alla Piattaforma cessione crediti, tramite autenticazione, dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’autenticazione seguire il percorso “La mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel Cassetto fiscale e utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento per quel che riguarda il superbonus e i bonus casa. In alternativa, sempre tramite la piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.
Cessione crediti edilizi: le regole 2022
I crediti da gestire sono articolati in base alle nuove regole di cedibilità. Dal 1° maggio 2022, banche o società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo possono effettuare una cessione a favore di clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca o la capogruppo, anche se non è esaurito il numero di possibili cessioni, senza facoltà di ulteriore cessione.
Tipologia di crediti
Sulla piattaforma, i crediti del cedente sono classificati per il cessionario in base al loro potenziale utilizzo. In pratica, i bonus edilizi sono distinti in crediti:
cedibili a chiunque senza limitazioni;
cedibili a soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari; società di gruppi bancari; imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
non cedibili e dunque non oggetto di ulteriori cessioni.
Nel caso di cessione a soggetti qualificati, la Piattaforma verifica preventivamente che il codice del cessionario sia presente in elenchi Banca d’Italia e IVASS prima di consentire l’operazione.
Nella sezione Lista movimenti si possono consultare ed esportare le comunicazioni di cui si è cedenti o cessionari. Il campo “Ulteriormente cedibile” permette ad esempio al cessionario di capire (prima di accettare) se poi quel credito potrà essere ancora ceduto ad altri soggetti e, nel caso, in quale numero e con quali limitazioni.
Cessioni crediti in base alla data
Regole dal 1° maggio
Alle comunicazioni di prima cessione o sconto inviate dal 1° maggio 2022, si applica il divieto di cessioni parziali ma riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto. Resta cedibile il credito che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo, senza che si configuri una cessione parziale.
Regole per i vecchi crediti
Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”. Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022. Sconti comunicati dal 17 febbraio2022: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”. Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022: i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”.
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