Cnf. Gli ultimissimi chiarimenti in materia di formazione continua.
Con i pareri nn.34, 36 e 37 del 28 giugno 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a questioni che destano dubbi in materia di formazione continua.
In evidenza
Attestato di formazione continua. In relazione al rilascio dell’attestato di formazione continua il Consiglio ha chiarito che il periodo di riferimento per il rilascio dell’attestato di formazione continua è costituito dalle ultime tre annualità, per cui l’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate;
l’attestato di formazione continua non può essere rilasciato qualora a seguito di una verifica complessiva non risulti conseguito il numero minimo di crediti, in quanto il mancato conseguimento del numero minimo di crediti impedisce in radice di considerare assolto l’obbligo formativo.
Compensazione dei crediti in esubero. Il Consiglio ha risposto negativamente al quesito relativo alla possibilità che i crediti in esubero conseguiti a partire dall’anno 2020 possano essere imputati all’anno “contiguo” applicando nel sistema di valutazione annuale l’art.12 comma 5 Reg. n.6/2014 che consente “la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno”, prevedendo, altresì, che “La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo”. Sul punto il Consiglio ha spiegato che la possibilità di compensare i crediti, rispettivamente per l’anno formativo 2020 e per l’anno formativo 2021 è stata prevista nelle sole due delibere n. 168/2020 e la n. 310/2020 e non è stata più riprodotta
Questa previsione è intervenuta in deroga rispetto al quadro regolamentare, con la conseguente impossibilità di compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024.
Verifica dell’effettiva, continua e stabile attività. È stato chiesto al Consiglio se la verifica dell’effettiva, continua e stabile attività da parte del Consiglio dell’Ordine debba essere condotta all’esito del triennio ovvero debba riguardare il solo ultimo anno. A questo proposito il Consiglio ha ricordato che l’art.2, comma 5 D.M. n. 47/2016 rinvia al successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. Tuttavia, a causa della mancata adozione del citato decreto ministeriale, la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa, con la conseguenza il COA conserva il potere di effettuare le opportune valutazioni in merito a conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo formativo, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare (Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 28 giugno 2024).
Tirocini formativi assimilati alla formazione continua. Il Consiglio ha escluso che il tirocinio per l’accesso alle funzioni di giudice onorario (GOP o GOT) possa essere di per sé considerato quale attività formativa utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato. A questo riguardo il Consiglio ha rilevato che il tirocinio formativo su ricordato è costituito da attività formative atipiche e non accreditabili (quali lezioni tenute dal magistrato, partecipazione a udienze).
Tra l’altro, il Consiglio ha osservato che l’equiparazione del tirocinio formativo per giudice onorario alla formazione continua dell’avvocato non potrebbe basarsi neanche sull’avvenuto accreditamento nel corso degli anni, da parte del Cnf, di corsi organizzati per gli avvocati dalla Scuola Superiore della Magistratura, in quanto questi corsi erano rivolti specificamente alla formazione dell’avvocato. In ogni caso, a parere del Consiglio, resta impregiudicata la possibilità di far valere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, le singole attività formative svolte nell’ambito del tirocinio di formazione, purché nel rispetto del regolamento n. 6/2014 (Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 28 giugno 2024).
Esenzione dall’obbligo formativo per i magistrati. Il Consiglio ha, inoltre, ammesso la possibilità di esonero dall’obbligo di formazione continua per l’avvocato già iscritto, successivamente cancellatosi per assumere le funzioni di magistrato e poi nuovamente iscrittosi dopo venticinque anni di servizio. Tale possibilità è consentita in virtù di quanto disposto dall’art.15, comma 1 Regolamento n. 6/2014 che prevede che siano esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione e dell’equipollenza funzionale tra i venticinque anni di formazione maturati come magistrato e la causa del suddetto esonero (Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024).
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