Commercialisti: chiarimenti sulla sospensione per morosità
Fornite precisazioni in ordine all'eventuale provvedimento di sospensione disposto dal Consiglio di Disciplina a carico dell'iscritto sospeso per morosità.
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L’art. 61, co. 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, stabilisce che “agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’art. 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione”.
In occasione dell’istituzione dell’albo unico nazionale, il legislatore è intervenuto confermando ulteriormente quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, prevedendo all’art. 3 del citato DPR n. 137/2012 che “Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti”.
Posto che l’onere di pubblicazione dei provvedimenti disciplinari spetta all’Ordine territoriale, al quale il Consiglio di Disciplina comunica i provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti degli iscritti all’Albo e la data di esecutività dei suddetti provvedimenti ex art. 26, commi 1 e 3, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, il CNDCEC ritiene che l’Ordine debba valutare se dare seguito alla richiesta, da parte di chi vi abbia interesse, di rilascio di una dichiarazione che delimiti il periodo durante il quale il professionista, attinto dal provvedimento di sospensione per morosità, è stato sospeso.
Quanto, infine, al rilascio della copia del provvedimento di sospensione per morosità, il Consiglio ritiene che, se l’Ordine decide di rispondere indicando la durata del periodo di sospensione, dovrà indicare al soggetto istante di rivolgere al Consiglio di Disciplina, che ha emesso il provvedimento di sospensione per morosità nei confronti dell’iscritto, una richiesta motivata per ottenere il dispositivo della decisione ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 2, della Legge n. 241/1990, il quale stabilisce che “La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”.
Fonte normativa
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