Anno: XXV - Numero 238    
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Contributo fondo perduto: sì alle STP, no agli associati

Gli studi associati e le STP divergono per natura giuridica e di reddito.

Contributo fondo perduto: sì alle STP, no agli associati

Ecco perché l’Agenzia delle Entrate non riserva loro lo stesso trattamento nell’erogare il contributo a fondo perduto per Covid-19. Ma la norma introdotta dal Decreto Rilancio è talmente ingarbugliata che non ci saranno sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di una associazione tra professionisti.

Una associazione di professionisti ha interpellato l’Agenzia delle Entrate esponendo le contraddizioni insite nel Decreto Rilancio: da un lato il provvedimento riconosce il contributo a fondo perduto agli “esercenti l’attività d’impresa e di lavoro autonomo”, dall’altro lo nega agli iscritti alle casse previdenziali dei liberi professionisti. La contraddizione si era riversata tal quale in due successive circolari esplicative delle Entrate.  Il rebus è stato affrontato nella risposta 377/2020 con un responso non favorevole agli interpellanti.

La contraddizione – Rispetto al Decreto Rilancio, associati e soci di “associazioni tra professionisti” e “società tra professionisti (STP)” si trovano in una situazione ambigua: pur producendo reddito da lavoro autonomo (e come tali rientranti fra i beneficiari del fondo perduto)  risultano iscritti al proprio ente di previdenza  (e come tali ne sono espressamente esclusi).

Manca l’autonomia giuridica- L’Agenzia delle Entrate ha sciolto il nodo basandosi sulla mancanza di autonomia giuridica: “Gli studi associati (composti da professionisti iscritti alla propria cassa)  non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”.

La differenza con le reddito con le STP- Al contrario, il contributo a fondo perduto è riconosciuto alle Società tra professionisti (Stp) perchè- a differenza delle associazioni tra professionisti dichiarano un “reddito d’impresa” e non da lavoro autonomo.Questo anche se i Soci della STP rientrano nella causa di esclusione, vale a dire sono iscritti al proprio ente previdenziale di categoria.Quindi una Stp in cui siano confluiti soci professionisti “ordinistici” può accedere al contributo.

Ma non ci saranno sanzioni- Nel caso in cui il contribuente abbia già fruito del contributo a fondo perduto non ci saranno sanzioni. Le Entrate applicheranno alle associazioni tra professionisti/studi professionali il principio per il quale “le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Niente sanzioni nemmeno se il contributo a fondo perduto fosse arrivato dopo le circolari estive, in seguito alle quali – sostiene l’Agenzia- il contribuente avrebbe dovuto essere consapevole di assumere “un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti”. Se non fosse che lo status delle associazioni tra professionisti ha continuato ad essere incerto fino alla risposta 377 del 18 settembre.

Il contributo a fondo perduto – Previsto dall’articolo 25 del Decreto “Rilancio” (DL 19 maggio 2020, n. 34), il contributo a fondo perduto è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19: “soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Sono esclusi, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

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