Convertito in legge il decreto legge sulle agevolazioni fiscali nel settore edilizio
In particolare sul superbonus al 110% per il quale non è stata introdotta alcuna ulteriore forma di proroga.
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Confermate le misure inserite nel testo approvato dal governo il 28 dicembre scorso: il contributo per consentire alle famiglie a basso reddito di effettuare nel 2024 i lavori già programmati usufruendo del 110% e la sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme a tutti coloro che non hanno completato i lavori entro il 31 dicembre 2023 e non hanno conseguito il miglioramento di due classi energetiche dell’immobile. Per i lavori che saranno effettuati nel 2024 resta la detrazione del 70% prevista a legislazione vigente.
Nel dettaglio, per tutelare le famiglie economicamente più fragili e consentire loro la conclusione dei cantieri ‘Superbonus 110%’ che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, il decreto riconosce uno specifico contributo ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro in relazione alle spese sostenute dal primo gennaio a 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 16,4 miliardi, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
E’ anche prevista la cosiddetta ‘sanatoria’ in base alla quale non devono essere restituite le somme risultanti negli stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui, a causa del mancato completamento degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche.
Il decreto interviene anche in materia di sismabonus e di bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche restringendone l’applicazione.
Per quanto riguarda il sismabonus, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
Sulle agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche il decreto, per evitare l’uso improprio dei bonus, limita gli interventi agevolabili (e i casi per i quali continua a essere previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito) a quelli relativi a scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.
Agenzia Asca.
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