Crediti edilizi, ok a cessione rate annuali
Il divieto di frazionare le cessioni del credito successive alla prima non impedisce il frazionamento in rate annuali, la piattaforma attribuisce un codice a ciascuna di esse: come funziona, le Faq delle Entrate.
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La cessione del credito degli interventi agevolati con il Superbonus o con gli altri crediti d’imposta per i lavori edilizi non può essere parziale, ma resta la possibilità del frazionamento annuale. Il meccanismo è previsto dalla piattaforma per la cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate, si applica alle operazioni per le quali la prima cessione è avvenuta successivamente al primo maggio, e il funzionamento dettagliato è spiegato in una nuova Faq pubblicata dal Fisco. Il riferimento è il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020, il Sostegni ter, come modificato dalla legge di conversione.
=> Quarta cessione del credito: nuova opzione nel decreto Aiuti
Prevede che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. Per assicurare la tracciabilità, evitando frodi e aggiramento di questa regola, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
La piattaforma, come detto, consente comunque di cedere le rate annuali del credito. Nel dettaglio, in fase di caricamento della cessione, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono automaticamente suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. Esempio: cessione del credito per lavori agevolati con il Superbonus per un totale di 100mila euro. La detrazione, dal gennaio 2022, è suddivisa in quattro rate annuali. Quindi, ogni rata è pari a 25mila euro. Il codice univoco viene attribuito a ciascuna delle rate annuali. E’ visibile sulla piattaforma, ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate. E qui c’è il chiarimento definitivo su come funziona il frazionamento.
«Il divieto di cessione parziale – spiega l’Agenzia delle entrate – si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione».
Quindi le cessioni del credito successive alla prima potranno riguardare:
l’intero importo (nell’esempio sopra riportato, i 100mila euro ceduti inizialmente);
l’intero importo di ciascuna rata (nell’esempio sopra riportato, 25mila euro): significa che è possibile cedere anche una sola rata da 25mila euro, e poi effettuare cessioni diverse per le altre rate. Oppure utilizzarle direttamente in dichiarazione.
Non è invece possibile frazionare ulteriormente le singole rate in più cessioni.
La norma, lo ricordiamo, prevede che le cessioni possano essere suddivise nel seguente modo: la prima cessione è libera, quindi può essere effettuata verso qualsiasi soggetto (per esempio, un’azienda della catena di fornitura). Poi, si possono effettuare un massimo di tre ulteriori cessioni, così regolate: due esclusivamente verso banche o soggetti regolamentati, una esclusivamente da parte della banca verso un proprio correntista. Inizialmente quest’ultima cessione doveva essere necessariamente la quarta, poi la norma è stata modificata con il decreto Aiuti, e non prevede più questo obbligo temporale, quindi la cessione verso i correntisti può avvenire in qualsiasi momento della catena sopra esposta.
Il Fisco sottolinea che queste disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).
Le Faq dell’Agenzia delle entrate chiariscono anche come si applicano con precisione le regole sulle cessioni avvenute invece fino alla fine di aprile, armonizzando tutte le regole che si sono succedute in questi primi mesi del 2022. Abbiamo sopra spiegato come funzionano le cessioni dopo il decreto Aiuti. Precedentemente, erano state previste regole restrittive con il decreto Sostegni ter (dl 4/2022), che aveva fissato il paletto di una sola cessione, poi modificate con il dl 13/2022 (decreto frodi), che aveva previsto tre cessioni, di cui la prima libera e le altre due solo verso banche. Questa seconda norma si applica a partire dal 16 febbraio (data della prima cessione).
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