Anno: XXV - Numero 217    
Martedì 26 Novembre 2024 ore 13:30
Resta aggiornato:

Home » Decreto ingiuntivo all’ex condòmino

Decreto ingiuntivo all’ex condòmino

In caso di compravendita i giudici hanno cercato di trovare una soluzione di compromesso fra i due opposti indirizzi formatisi in materia

Decreto ingiuntivo all’ex condòmino

Si è già trattato, su questa colonna, della controversa questione relativa all’imputazione dei contributi condominiali, tra vecchio e nuovo proprietario, in caso di compravendita dando conto, in particolare, delle pronunce della Cassazione con cui i giudici hanno cercato di trovare una soluzione di compromesso fra i due opposti indirizzi formatisi in materia (cfr. sent. n. 24654 del 3.12.’10 e, più recentemente, sent. n. 15547 del 22.6.’17).

Per completezza precisiamo, ora, che la giurisprudenza è invece concorde nel ritenere che, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà immobiliare, non può trovare applicazione, nei confronti dell’alienante, la previsione di cui all’art. 63, primo comma, disp. att. cod. civ., in virtù della quale, com’è noto, “per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. L’amministratore può agire ai sensi del predetto art. 63, e quindi ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, solo nei confronti del nuovo proprietario, il quale, in applicazione del secondo comma della stessa disposizione, è obbligato, solidalmente con l’alienante, “al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” (dove “anno” – si badi bene – è da intendersi come “anno di gestione” e non “anno solare”). Nei confronti dell’ex proprietario, invece, l’amministratore non può avvalersi della clausola di provvisoria esecutività di cui alla norma in questione, sicché – limitando il discorso al procedimento monitorio – per recuperare gli oneri non ricadenti nell’ambito temporale di applicazione del secondo comma del più volte citato art. 63 (si pensi al caso di contributi deliberati e maturati al di fuori dell’“anno in corso” e di “quello precedente” la compravendita), deve agire con un ordinario decreto ingiuntivo.

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Sciopero generale del 29 novembre 2024

Sciopero generale del 29 novembre 2024

26 Novembre 2024

La protesta proclamata da Cgil e Uil contro la manovra per il 29 novembre riguarderà tutti i settori pubblici e privati dalla sanità alla scuola ad esclusione del trasporto ferroviario e trasporto merci su rotaia.

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.