Anno: XXV - Numero 217    
Martedì 26 Novembre 2024 ore 13:30
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Decreto riaperture, il provvedimento diventa legge

L’aula del Senato ha accordato la fiducia al Governo in merito al decreto riaperture, con 201 voti favorevoli e 38 contrari, nel testo già licenziato lo scorso 5 maggio dalla Camera. Il provvedimento, che sancisce la fine dell’obbligo di mascherine anche all'aperto (ad eccezione di alcuni luoghi), ora è legge. Rimane esteso l’obbligo vaccinale Covid per tutti i sanitari fino al prossimo 31 dicembre.

Decreto riaperture, il provvedimento diventa legge

Misure previste dal Decreto Riaperture

Il termine finale di applicazione dell’obbligo vaccinale slitta al 31 dicembre 2022 per i lavoratori che operano nei settori sanitari

Obbligo vaccinale per tutti i sanitari

In particolare, l’articolo 8 (“Obblighi vaccinali”) del Disegno di legge n. 2604 riporta talune modifiche alle norme transitorie sull’obbligo di vaccinazione contro il Covid per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Differendo il termine finale di applicazione dell’obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recando una norma procedurale in merito alla sospensione dell’obbligo per i casi di infezione dal virus Sars-CoV-2 e di successiva guarigione.

Le novelle riportano inoltre alcuni interventi di coordinamento, ridefinendo le discipline transitorie sull’obbligo vaccinale per altre categorie lavorative. Dettagliando, le categorie interessate sono costituite da:

Chi esercita una professione sanitaria: precisando che l’ambito delle professioni sanitarie include i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi

Gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali

I lavoratori (anche esterni) che operano a qualsiasi titolo all’interno di strutture di ospitalità e di lungodegenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative, residenziali per anziani e socio-assistenziali, semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità

Il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l’inclusione anche di questi ultimi soggetti qualora si ricada nelle fattispecie specifiche già citate)

Gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie

Uso dei Dpi per le vie respiratorie

È stato esteso l’obbligo fino al 15 giugno 2022 presso determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Viene infatti previsto (articolo 5 della disposizione) fino a questa data l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture menzionate.

Non fanno eccezione le strutture di ospitalità e lungodegenza, le Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative, residenziali per anziani (anche non autosufficienti), residenziali dell’area dell’assistenza socio-sanitaria.

In merito ai lavoratori, invece, fino allo scorso 30 aprile sull’intero territorio nazionale, per loro le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (Dpi). Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Permane l’obbligo di indossarle per lavoratori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e Rsa.

Graduale eliminazione del Super green pass

Come riporta l’articolo 7 (“Graduale eliminazione del gren pass rafforzato”) del Ddl n. 2604, vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Così, fino al prossimo 31 dicembre, ai soggetti provvisti di certificazione verde Covid rilasciata a seguito della dose booster successiva al ciclo vaccinale primario, è permesso l’accesso alle strutture sopracitate senza ulteriori condizioni.

 

Ai soggetti provvisti dei certificati verdi Covid rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da Covid, invece, è richiesta una certificazione che dimostri l’esito negativo del test antigenico rapido oppure molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

E ancora, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle medesime condizioni previste per le strutture residenziali.

È stata quindi inserita una misura che autorizza il direttore sanitario delle strutture riportate ad adottare misure precauzionali più restrittive in rimando allo specifico contesto epidemiologico. Tali misure devono essere adottate previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente che, laddove valuti non sussistenti le condizioni di rischio sanitarie addotte, dispone – nel termine di tre giorni, con provvedimento motivato – di non applicare le misure più restrittive.

Proroga dei termini correlati alla pandemia

In riferimento all’articolo 10 del disegno di legge (2604), il comma 5 estende fino al 31 dicembre 2022 l’operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell’emergenza Covid.

I commi 5-bis e 5-ter prorogano dallo scorso 31 marzo al prossimo 31 dicembre la normativa transitoria che permette, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (seppur non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

E ancora, per fronteggiare l’importante carenza sia di personale sanitario sia sociosanitario sul territorio nazionale, il comma 5-quater , inserito durante l’esame in Commissione, dispone l’ulteriore proroga – dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 – del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente sul riconoscimento di talune qualifiche conseguite all’estero in relazione a professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari, svolta sia in via autonoma, sia dipendente.

Ne consegue che, fino a tutto il 2023 e in via temporanea, si permetterà l’esercizio sull’intero territorio nazionale delle sopracitate qualifiche conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive dell’Ue, anche all’interno di strutture sanitarie private oppure accreditate, interessate direttamente o meno nell’emergenza Covid.

Sorveglianza epidemiologica Covid-19

In rapporto all’articolo 13 del Ddl n. 2604 – “Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali” – viene precisato quanto segue.

Per continuare ad assicurare la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del Sars-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della Salute, nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da Sars-CoV-2, anche dopo il 31 marzo 2022, l’Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati precedentemente istituita, con il medesimo obiettivo, presso l’Ente di diritto pubblico.

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