Decreto Sostegni, da oggi si può fare domanda per il contributo.
Ecco i professionisti coinvolti e le modalità
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Anche i professionisti danneggiati economicamente dall’emergenza Covid è tempo di metter mano al nuovo modello arancione per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge Sostegni. Per la prima volta anche i liberi professionisti, di norma quelli “puri”, se hanno subìto cali di fatturato nel 2020 dal 30% in su rispetto all’anno prima hanno accesso alle stesse possibilità delle imprese. Altra novità: il contributo non si limita alle attività interessate dalle disposizioni anti-Covid-19, ma vale per tutti i codici Ateco.
I tempi – Il modello è già scaricabile al sito dell’Agenzia delle Entrate. Dalla tarda mattinata di oggi 30 marzo l’Agenzia apre un canale nella sezione “Fatture e Corrispettivi” del sito per ricevere, si stima, 3 milioni di domande che arriveranno fino al 28 maggio. Invece i primi accrediti, stando alle dichiarazioni del premier Mario Draghi, dovrebbero arrivare entro l’8 aprile.
Gli importi – Alla fine nel decreto legge (41/2021) non sono passati i 3 mila euro, mille al mese per tre mesi a fronte di cali di reddito dal 33% in su. Invece, è previsto un contributo per cali dal 30% in su destinato ad imprese, titolari di partite iva e professionisti. Il bonus una tantum è scaglionato in 5 fasce di fatturato: 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro; 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro; 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro; 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro; 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro. Gli aiuti sono compresi fra 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 per le società) ed un massimo di 150.000 euro. Il meccanismo ristora un po’ di più in proporzione chi ha un reddito piccolo. Lo stanziamento complessivo è di 11,15 miliardi dei 32 approvati nel decreto sullo scostamento di bilancio.
I destinatari – Il calo dell’ammontare medio mensile di fatturato 2020, criterio chiave per chiedere il bonus, va calcolato rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019 (art. 1 dl n. 41/2021 pubblicato nella G.U. del 22/03/2021). Il contributo spetta anche in assenza di tali requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Chi ha oltre 10 milioni di fatturato 2019 non può chiedere aiuti. Escluso pure chi non aveva una partita Iva al 23 marzo scorso data di entrata in vigore del Dl Sostegni. Il contribuente potrà chiedere, al posto del contributo, un credito d’imposta da portare in compensazione tramite modello F24.
I controlli – L’Agenzia effettuerà verifiche formali (che la Partita Iva sia attiva, che tutti i campi obbligatori siano compilati) e in caso di esito negativo rilascerà una ricevuta di “scarto”. Se l’esito è positivo, è rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza. Ulteriori verifiche sostanziali incroceranno i dati con le dichiarazioni dei redditi, valuteranno la corrispondenza Iban-Codice fiscale ed in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto a quanto presentato all’Anagrafe Tributaria, il Fisco “sospenderà” l’istanza per ulteriori controlli o la scarterà motivando. Se è tutto ok comunicherà nell’area “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” l’avviato pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta. Se la domanda è scartata, il richiedente può presentare una nuova istanza entro il 28 maggio. Indipendentemente dall’importo del contributo, ci sono ulteriori controlli per prevenire tentativi di infiltrazioni criminali in base al protocollo d’intesa tra ministeri d’Interno-Economia-Agenzia delle entrate.
Le sanzioni – Una volta erogato il contributo, se il richiedente non vi ha diritto, l’Agenzia gli fa pagare una sanzione tra il valore dell’assegno e il doppio, ed è esclusa la definizione agevolata ed è prevista in alternativa la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, per contributi erogati sotto i 4.000 euro, la sanzione amministrativa fino a tre volte il contributo indebitamente percepito, sanzione che oscilla tra 5.164 euro a 25.822 euro.
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