Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
le novità per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro nella legge Calderone
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“È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.153/23 la Legge n.85/23, di conversione con modificazioni del DL n.48/23, recante ‘Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro’ cd decreto Calderone. Tra le principali misure in favore di famiglie, imprese e lavoratori, l’introduzione dell’Assegno di inclusione dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro, ma anche l’introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. A queste si aggiunge l’esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6%, senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro, che passa, quindi, al 7%. Oltre alla detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. Tra le misure da citare anche la semplificazione delle informazioni dovute dal datore di lavoro al momento dell’assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata, e dell’utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi. Modificato anche l’uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui per i datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sono stati, inoltre, prorogati al 2024 i contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale e introdotti incentivi per l’assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili. Introdotto, infine, lo stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro“.
È quanto si legge in una nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
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