Anno: XXV - Numero 216    
Lunedì 25 Novembre 2024 ore 13:30
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Fondo di solidarietà Studi professionali: proroga per le micro imprese

Attivo dal 20 maggio il nuovo Fondo bilaterale di solidarietà delle attività professionali Istruzioni INPS. Precisazione sui versamenti per aziende da 3 a 5 dipendenti scadenza 30.6

Fondo di solidarietà Studi professionali: proroga per le micro imprese

Il nuovo fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali  siglato da Confprofessioni e le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs nel lontano 2017  è stato  reso operativo da maggio 2021 e con la  circolare Inps 77/2021   inps ha fornito le istruzioni operative per il funzionamento

Il Fondo  garantirà l’assegno ordinario di integrazione salariale nei casi di  riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ( come già succede con il Fondo per l’artigianato FSBA e con Formatemp per le attività di lavoro somministrato   agli oltre 300mila lavoratori  in 35.500 attività  del settore

Il Fondo sostituisce il Fis Inps  per le aziende oltre i 5 dipendenti, assicurando inoltre la copertura  anche alle aziende con  almeno 3 dipendenti.  Con un nuovo messaggio n. 2265 dell’11 giugno  2021  sono state fornite alcune precisazioni a seguito di richieste di chiarimenti, riguardanti in particolare le microaziende da 3 a 5 dipendenti (vedi sotto )

Nella circolare viene fornita la lista dei codici ateco  delle attività interessate, che comprende non solo studi professionali ma anche farmacie, centri medici radiologici e di analisi, ecc.

Il fondo raccoglierà i contributi  a  carico  per due terzi dai datori di lavoro e un terzo dai dipendenti interessati 8 compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti)  nella percentuale di

0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le attività che hanno in media più di tre addetti e

0,65% per quelle con più di 15 addetti.

Ai datori di lavoro che ricorreranno all’assegno ordinario ( con causali CIGO e  CIGS) viene richiesto un contributo addizionale pari al 4%  delle retribuzioni perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

La circolare precisa che l’assegno ordinario  del Fondo  è previsto per un massimo di  12 mesi in un biennio mobile (con la previsione di altre 26 settimane per le attività oltre i 15 dipendenti) e 24 mesi in un quinquennio.

Vengono fornite inoltre le istruzioni per la compilazione del flusso uniemens  per il versamento del contributo ordinario dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021: la regolarizzazione delle competenze arretrate dovrà avvenire entro il 16 agosto prossimo; entro la stessa data, inoltre, potrà essere recuperato il contributo ordinario al Fis dai datori di lavori aderenti al nuovo fondo.(vedi paragrafo sotto)

Saranno accolte le domande di assegno ordinario  presentate a partire dal 20  maggio 2021 (data di costituzione del Comitato) in riferimento a  sospensioni o riduzione dell’attività  verificatesi  entro i 15 giorni precedenti.

Il sostegno con assegni ordinari di integrazioni salariale non è l’unico obbiettivo ma , come ha dichiarato il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella  c’è anche l’intenzione di . “coinvolgere i fondi interprofessionali che si occupano di formazione, in modo da offrire al dipendente non solo un assegno di sostegno ma anche un aiuto sul fronte del ricollocamento” attraverso l’aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori con percorsi formativi ad hoc.

Codifica aziende Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali

Sono tenuti all’iscrizione al Fondo, pertanto, tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “0S”

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali , per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

“6G”, che assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”.

A datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti sarà attribuito il codice “2C”, che ha il più ampio significato di“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M179”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)”; il codice “M189”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)”;

in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;

in <SommaADebito> l’importo del contributo pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

Inps precisa chela regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il giorno 16 di agosto 2021.

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo dempre entro il giorno 16 .8.2021 indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (FIS), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Fondo bilaterale aziende da 3 a 5 dipendenti mensilità maggio 2021

  Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, come detto  le aziende devono indicare il  codice “M179” o “M189”.

Il messaggio 2265 del 11 .6.2021 specifica però che  i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.

Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.

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