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Il Decreto “Rilancio” 2020: le novità sui bonus fiscali

Da Federnotizie un approfondimento

Il Decreto “Rilancio” 2020: le novità sui bonus fiscali
  1. Il super-bonus (detrazione al 110%) – Art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77

Beneficio fiscale

Viene aumentata al 110% la detrazione fiscale ai fini IRPEF prevista dalla vigente normativa per una serie di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico (quali descritti nel testo a seguire).

Presupposti temporali per l’applicazione del beneficio

Il beneficio spetta sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi descritti di seguito.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le societa` e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione e` ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può` essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Modalità operative

La detrazione riconosciuta va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Soggetti beneficiari

I benefici si applicano agli interventi di cui ai numeri da 1 a 8 della TABELLA che segue, effettuati:

  1. dai condomini;
  2. dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  3. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  4. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  5. dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali ex art. 7 legge 383/2000);
  6. dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (art. 119, c. 9).

I soggetti di cui sub b) possono beneficiare delle detrazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della TABELLA Interventi di cui in appresso, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni (art. 119 c. 10).

I soggetti di cui sub c) possono beneficiare delle detrazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della TABELLA Interventi di cui in appresso, anche con riguardo alle spese documentate e rimaste a loro carico, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (art. 119, c. 3-bis).

Il SUPER-BONUS  non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonche´ dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Opzione per la cessione del credito e/o lo sconto

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 del DL. 34/2020, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322(dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 119, c. 11).

I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui sopra, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative della disciplina in commento (art. 119, c. 12).

Ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui di cui all’articolo 121 del DL. 34/2020:

  1. per gli interventi di cui ai punti 1-2-3-4 della TABELLA che segue, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del DL n. 63 del 2013[1]e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
  2. per gli interventi di cui al punto 5 della TABELLA che segue, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali,iscritti agli Ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui sopra verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. (art. 119, c. 13).

L’asseverazione di cui ai precedenti punti a) e b), è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121 DL. 34/2020. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui sub a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi (art. 119, c. 13-bis).

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui alla TABELLA che segue quelle sostenute per il rilascio dell’APE, delle asseverazioni e del visto di conformità previste nell’art. 119 DL 34/2020 (art. 119, c. 15).

Sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad €.15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a €. 500.000,00, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’organo addetto al controllo è individuato nel Ministero dello sviluppo economico (art. 119, c. 14).

Tabella interventi

1) Interventi di isolamento termico

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. (art. 119, c. 1, lett. a).

Limite di spesa

Condizioni

La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

·         €. 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

·         €. 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

·         a €. 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

INTERVENTO PRIMARIO: per usufruire della detrazione del 110% non è necessario abbinare altro e diverso intervento.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017

Per fruire della detrazione pari al 110% l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi “congiunti”) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90[2] e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3).

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis)

2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7, ovvero con impianti di micro cogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. b).

Limite di spesa

Condizioni

La detrazione del 110%è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

·         €. 20.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

·         €. 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

INTERVENTO PRIMARIO: per usufruire della detrazione del 110% non è necessario abbinare altro e diverso intervento.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Per fruire della detrazione pari al 110% l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi “congiunti”) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90[3] e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3).
La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis).

3) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7 ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (art. 119, c. 1, lett. c).

Limite di spesa

Condizioni

La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spesenon superiore ad €. 30.000,00

INTERVENTO PRIMARIO: per usufruire della detrazione del 110% non è necessario abbinare altro e diverso intervento.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Per fruire della detrazione pari al 110% l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi “congiunti”) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90[4] e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3).
La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis)

4) Interventi di efficienza energetica

Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 ossia:

  1. interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
  2. interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  1. sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; detta detrazione è stata estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia ed alla sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  2. l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311;
  3. l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono i) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; ii) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; iii) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
  • per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%. (art. 119, c. 2).

Limite di spesa

Condizioni

i.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €. 100,000,00);

ii.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €. 60,000,00);

iii.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €. 60,000,00);

iv.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €. €. 30,000,00; 

v.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €.60,000,00;

vi.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €. 30.000,00;

vii.        non sono previsti limiti di spesa;

viii.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €. 100.000,00.

INTERVENTO CONGIUNTO: è necessario abbinare uno degli interventi di efficienza energetica a lato descritti ad uno degli interventi PRIMARI di cui ai superiori punti 1, 2 e 3, per poter usufruire, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, della maggior detrazione nella misura del 110%,fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per ciascun intervento spetterà nelle misure “ordinarie” (65% o 50% a seconda dell’intervento) con ripartizione  in 10 quote annuali di pari importo.

Per fruire della detrazione pari al 110% l’intervento in oggetto (unitamente a taluno degli interventi “primari”) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90[5] e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3).

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi a lato descritti (di cui al punto 4), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, fermi restando i requisiti di cui sopra in ordine al miglioramento dell’efficienza energetica.

5) Interventi antisismici

Interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 ossia;

  1. interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; deve trattarsi di opere da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono ricomprese, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Detti interventi possono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Gli edifici interessati debbono ricadere nell’ambito delle zone sismiche 1-2-3( 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-sexiesdecreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  2. interventi di cui sub (i) realizzati su parti comuni degli edifici condominiali ( 16, commi 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  • interventi di cui sub (i) realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, al fine di ridurne il rischio sismico; la ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazionedell’immobile( 16, commi 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90). (art. 119, c. 4).

Limite di spesa

Condizioni

i.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €. 96.000,00 per unità immobiliare;

ii.        la detrazione del 110% è calcolata su una spesa massima di €. 96.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio;

iii.        la detrazione del 110% è calcolata sul prezzo di vendita, risultante dall’atto pubblico di compravendita e comunque entro un ammontare massimo di spesa di €. 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare.

INTERVENTO PRIMARIO: per usufruire della detrazione del 110% non è necessario abbinare altro e diverso intervento.
Per gli interventi in oggetto in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90%.
È confermata anche nella norma del D.L. 34/2020 l’esclusione dai benefici fiscali degli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
La detrazione del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis).
La detrazione in oggetto pari al 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, c. 4-bis).

6) Installazione di impianti solari fotovoltaici

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 (art. 119, c. 5).

Limite di spesa

Condizioni

La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad €. 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di €. 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di recupero edilizio di cui all’art. 3, c. 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia Edilizia), il predetto limite di spesa è ridotto ad €. 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale.

INTERVENTO CONGIUNTO: per poter usufruire della detrazione nella maggior misura del 110%, è necessario abbinare l’installazione degli impianti solari fotovoltaici ad uno degli interventi PRIMARI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico), fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria” (attualmente il 50% come previsto dall’art. 16c. 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come modificato dall’art. 1, c. 175, lett. b), n. 1) legge 27 dicembre 2019 n. 160)con ripartizione  in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione in oggetto è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42 D.L. 162/2019 convertito con legge 8/2020 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, c. 4, del d.lgs 3 marzo 2011, n.28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 119, c. 7).

7) Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui precedente punto 6 (art. 119, c. 6).

Limite di spesa

Condizioni

La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €. 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di €. 1.000,00 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

INTERVENTO CONGIUNTO: per poter usufruire della detrazione nella misura del 110%, è necessario abbinare l’installazione dei sistemi di accumulo in oggetto all’installazione degli impianti solari fotovoltaici di cui al precedente punto 6, la quale, a sua volta, deve essere abbinata ad uno degli interventi PRIMARI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico)(la installazione dei sistemi di accumulo può essere sia contestuale che successiva a quella degli impianti solari fotovoltaici)
La detrazione in oggetto è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42 D.L. 162/2019 convertito con legge 8/2020 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, c. 4, del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 119, c. 7).

8) Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119, c. 8).

Limite di spesa

Condizioni

La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore ad €. 3.000,00.

INTERVENTO CONGIUNTO: per poter usufruire della detrazione nella maggior misura del 110%, è necessario abbinare l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uno degli interventi PRIMARI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico), fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria” (attualmente il 50% come previsto dall’art. 16-ter D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90)con ripartizione  in 10 quote annuali di pari importo.

  1. La trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto o in credito di imposta cedibile(art. 121 d.l. 19 maggio 2020 n. 34convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77)

L’opzione concessa in luogo della detrazione fiscale

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi in appresso elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,anticipato dai fornitoriche hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. (art. 121, c. 1)

L’opzione suddetta può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai tali fini, per gli interventi di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento (art. 121, c. 1-bis).

Presupposti temporali per l’esercizio dell’opzione

L’opzione sulle diverse modalità di fruizione della detrazione di imposta riguarda le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

La specifica disciplina dettata dal DL 34/2020 si applica, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, in espressa deroga alla disciplina vigente, relativa alle modalità di utilizzo delle detrazioni fiscali (anche mediante cessione ai fornitori) quale dettata:

  • dall’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e comma 3.1, del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (per gli interventi di riqualificazione energetica);
  • dall’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 1-septies, secondo e terzo periodo, del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Modalità operative

I crediti d’imposta di cui si tratta sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso (art. 121, c. 3).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 34/2020, saranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (art. 121, c. 7).

Interventi per i quali è possibile l’opzione

L’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020 si applica con riguardo:

– A –

agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis,comma 1, lettere a) e b), del TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986,n. 917; deve trattarsi in particolare:

  1. degli interventi di cui alle lett. a) (manutenzione ordinaria), b) (manutenzione straordinaria), c) (restauro e risanamento conservativo) e d) (ristrutturazione edilizia) dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117 del codice civile;
  2. di cui alle lettere b) (manutenzione straordinaria), c) (restauro e risanamento conservativo) e d) (ristrutturazione edilizia) dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Per le spese relative a detti interventi è prevista una detrazione del 50% fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 per unità immobiliare, detrazione da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo.

– B –

agli interventi di efficienza energetica di cui:

  • all’articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (vedi TABELLA DEGLI INTERVENTI che precede, PUNTO 4); si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali non ricorrono le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 34/2020; per tali interventi la detrazione è prevista nella misura del 65% (entro i limiti massimi di spesa fissati per ogni singolo intervento), salvo che per i seguenti interventi: (a) per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi e di schermature solari, per i quali si applica una detrazione del 50%; (b) per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, per i quali si applica una detrazione del 50%tuttavia a questi interventi torna applicabile la detrazione del 65%se accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione; (c) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per i quali si applica una detrazione del 50%;  la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo);
  • ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 (vedi TABELLA DEGLI INTERVENTI che precede, PUNTI 1-2-3-4); si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono, invece, le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 34/2020; per tali interventi la detrazione è prevista nella misura del 110% (entro i limiti massimi di spesa fissati per ogni singolo intervento) con diritto alla ripartizione della detrazione in 5 quote annuali di pari importo.

– C –

agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 DL 34/2020 (vedi TABELLA DEGLI INTERVENTI che precede, PUNTO 5); per tali interventi la detrazione, ricorrendo tutte le condizioni previste dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è prevista nella misura del 110%, su una spesa massima di €. 96.000,00 per unità immobiliare, con diritto alla ripartizione della detrazione in 5 quote annuali di pari importo (altrimenti si applicano le diverse aliquote previste nell’art. 16 D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo il limite di spesa massima di €. 96.000,00 e la ripartizione della detrazione in 5 quote annuali)

– D –

agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; deve trattarsi di interventi da eseguirsi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (interventi quali meglio specificati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14 febbraio 2020).Per tali interventi la detrazione è prevista nella misura del 90% (senza limiti di spesa) con diritto alla ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo.

– E –

agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui:

  • -all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986,n. 917 (che disciplina gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia); si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali non ricorrono le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 34/2020; per le spese relative a detti interventi è prevista una detrazione del 50% fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00, detrazione da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo-e di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 DL. 34/2020 (vedi TABELLA DEGLI INTERVENTI che precede, PUNTI 6 e 7); si tratta degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo negli stessi integrati per i quali ricorrono, invece, le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 34/2020; per tali interventi la detrazione è prevista nella misura del 110% (entro il limite massimo di spesa €. 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di €. 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico o di €. 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo) con diritto alla ripartizione della detrazione in 5 quote annuali di pari importo.

– F –

agli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui:

  • all’articolo 16-ter del DL 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;si tratta degli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali non ricorrono le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 34/2020; per le spese relative a detti interventi è prevista una detrazione del 50% fino ad un ammontare massimo di €. 3.000,00, detrazione da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo
  • di cui al comma 8 dell’articolo 119 DL 34/2020 (vedi TABELLA DEGLI INTERVENTI che precede, PUNTO 8) si tratta degli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali ricorrono, invece, le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 34/2020; per tali interventi la detrazione è prevista nella misura del 110% (entro il limite massimo di spesa €. 3.000,00) con diritto alla ripartizione della detrazione in 5 quote annuali di pari importo.

Controlli e accertamento

Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese ed hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni(“Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel  titolo V e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente ….”). I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto (art. 21, c. 4)Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese ed hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020. L’importo dovuto è maggiorato degli interessi e delle sanzioni di legge (art. 21, c. 5). Il recupero dell’importo dovuto è effettuato nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese ed hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari (art. 121, c. 6).

Note

[1] Decreti ad oggi non ancora emanati. I requisiti tecnici di riferimento sono tuttora quelli indicati nel D.M. Economia del 19 febbraio 2007 e nel D.M. Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008.
[2] Vedi nota 1.
[3] Vedi nota 1.
[4] Vedi nota 1.
[5] Vedi nota 1.

 

 

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