Il divieto di licenziamento per pandemia affossa l’economia
Nell’approfondimento della Fondazione Studi CdL gli strumenti alternativi anche per chi ha esaurito le integrazioni salariali
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Nell’intricata e cospicua produzione normativa legata all’emergenza Covid-19, uno dei temi più discussi è quello del divieto dei licenziamenti per ragioni economiche. Una disposizione che di fatto sospende la potestà decisionale e organizzativa del datore di lavoro, limitando fortemente la libertà d’impresa. Dopo un iniziale periodo di divieto fissato in sessanta giorni, la norma è stata estesa fino al 17 agosto 2020, perdendo così i connotati di straordinarietà ed estemporaneità e avvalorando la diffusa tesi di incompatibilità con gli articoli 41 e 38 della Costituzione. Alla luce di questa premessa, l’approfondimento del 23 luglio 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro prende in esame diversi strumenti alternativi ai licenziamenti – dai contratti di solidarietà a quelli di prossimità, dal part-time allo smart working – distinguendo le aziende che possono ancora ricorrere agli ammortizzatori sociali emergenziali da quelle che, invece, non hanno più questa possibilità avendo già esaurito il periodo massimo di settimane previsto dalla legge.
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