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La problematica iscrizione del convivente che collabora nell’impresa familiare alla gestione separata Inps

Online il documento che analizza la regolamentazione delle collaborazioni familiari introdotta dalla legge Cirinnà, disponibile su www.fondazionenazionalecommercialisti.it

La problematica iscrizione del convivente che collabora nell’impresa familiare alla gestione separata Inps

La compatibilità della iscrizione del convivente che collabora nell’impresa familiare alla gestione separata INPS al fine di ristabilire le condizioni minime di protezione sociale necessitate dall’ordinamento. Questo uno dei temi al centro del documento “La rilevanza giuridica delle unioni paraconiugali nella partecipazione all’impresa familiare” realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Il contributo analizza la regolamentazione delle collaborazioni familiari introdotta dalla legge Cirinnà, soffermandosi in particolare sulla disciplina dettata dall’art. 230-ter c.c. per le prestazioni di lavoro rese dai conviventi more uxorio.  Nel documento si evidenziano i presupposti applicativi della nuova fattispecie e le incertezze interpretative relative alla corretta qualificazione del rapporto di collaborazione, proponendo una soluzione esegetica per l’inquadramento previdenziale e fiscale dell’attività di lavoro del convivente nell’impresa familiare. A tale proposito, il contributo stigmatizza il “cortocircuito” della prassi amministrativa dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, formatasi su una disciplina legale già di per sé lacunosa.  Nella legge Cirinnà, infatti, non si rinviene alcuna previsione circa la disciplina delle assicurazioni sociali dei conviventi more uxorio, differentemente dalla fattispecie delle unioni civili per le quali il problema è risolto alla radice attraverso la disposizione di cui all’art. 1, co. 20, l. n. 76/2016, che equipara l’unito civilmente al coniuge con l’immediata estensione al primo delle tutele sociali del secondo.  Ad oggi, la lacuna normativa non è stata colmata neanche sul piano interpretativo dall’INPS che, alla luce dei requisiti soggettivi per l’iscrizione alla gestione commercianti e artigiani, attraverso la circolare esplicativa n. 66 del 31 marzo 2017, ha preso atto che il convivente di fatto non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome e ha reputato che le relative prestazioni di lavoro non siano soggette ad obbligo assicurativo. Negando l’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, però, l’INPS non ha chiarito come vada valutato il convivente rispetto al sistema di assicurazione sociale, ingenerando una situazione di grave incertezza nella gestione dei rapporti di collaborazione familiare. Al momento la copertura previdenziale sembra di fatto impedita così come è dubbio l’assoggettamento a contribuzione obbligatoria delle quote di utile, ingenerando difficoltà anche sul piano amministrativo. L’Agenzia delle entrate, d’altra parte, con Risoluzione n. 134 del 26 ottobre 2017, ha esteso in via interpretativa la disciplina fiscale della partecipazione all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis anche ai collaboratori conviventi, con argomentazioni apparentemente incompatibili con quelle formulate dall’INPS in relazione alla impossibilità di iscrizione alla gestione commercianti e artigiani. In ossequio al principio universalistico che informa il sistema di tutela previdenziale, però, ai collaboratori dell’imprenditore convivente non può essere negata protezione sociale, vieppiù perché, al di là del titolo giuridico in base al quale l’attività viene prestata, l’ordinamento è ormai proiettato verso «l’estensione degli ambiti soggettivi di riferimento della tutela previdenziale a tutti i produttori di reddito da lavoro, genericamente considerati». Stante questa ineludibile necessità, il documento indaga la compatibilità della iscrizione del convivente che collabora nell’impresa familiare alla gestione separata INPS al fine di ristabilire le condizioni minime di protezione sociale necessitate dall’ordinamento. Sul piano operativo, la tesi proposta necessita di riscontro da parte dell’INPS che, qualora avalli la soluzione interpretativa, dovrà fornire le istruzioni operative utili per l’iscrizione del collaboratore, per il calcolo della contribuzione e per il suo versamento.

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