Le Sezioni Unite si pronunciano sui nati da maternità surrogata
Pubblichiamo, senza commento, l’attesa decisione delle Sezioni Unite (sentenza 30 dicembre 2022 n. 38162) sulla legittimità del riconoscimento automatico di un provvedimento giurisdizionale straniero che attribuisce lo status di genitore anche al componente della coppia omoaffettiva che ha partecipato alla surrogazione di maternità senza fornire i propri gameti.
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Tema delicatissimo sul quale è difficile un commento a caldo che prescinda da un punto di partenza ideologicamente connotato, ma che non può essere eluso per le ricadute che ha sul diritto successorio e sul sistema della potestà genitoriale, quindi sulla nostra attività professionale.
Ci limitiamo quindi, senza rinunciare a un futuro approfondimento, a riportare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte e a rimandare all’e-book di prossima pubblicazione che conterrà gli atti del convegno “Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale”, organizzato da Federnotizie lo scorso mese di ottobre, e in particolare alla relazione del professor Federico Azzarri dell’Università di Pisa.
“Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lett. d), della l. n. 184 del 1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita”
Fonte Federnotizie
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