Anno: XXVI - Numero 07    
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Legge finanziaria per il 2023 e i bonus fiscali

Non c’è proprio pace per i Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare e in particolare per il cd. “Superbonus”, la cui disciplina è ben lungi dal trovare un minimo di stabilità, creando sempre più difficoltà tra chi poi è chiamato a dare applicazione a questa normativa.

Legge finanziaria per il 2023 e i bonus fiscali

Anche la Legge finanziaria per il 2023 (legge 29.12.2022 n. 197 pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022) non poteva esimersi dall’intervenire in materia.

1) SuperBonus per gli impianti solari fotovoltaici delle Onlus, delle OdV e della ApS.

L’art. 1, comma 10, L. 197/2022 riconosce il SuperBonus nella misura del 110% per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di Onlus, Organizzazione di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri realizzati in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati interventi “trainanti” di cui art. 119, commi 1 e 4, D.L. 119 del D.L. 19.5.2020, n. 34 convertito con L. 17.7.2020, n. 77, semprechè questi si trovino all’interno di centri storici soggetti ai vincoli per immobili e aree di notevole interesse pubblico e per aree tutelate di interesse paesaggistico. E’ inoltre previsto che per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus, Organizzazione di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione per gli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche fino alla soglia di 200 kw spetta nella misura del 110%

2) Bonus Mobili

L’art. 1, comma 277, L. 197/2022, ha previsto un aumento (sino ad €. 8.000,00) per l’anno 2023 dell’importo delle spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sul quale calcolare la detrazione di cui all’art. 16, comma 2, D.L. 4.6.2013, n. 63 convertito con legge 3.8.2013, n. 90.

3) Bonus barriere architettoniche

L’art. 1, comma 365, L. 197/2022, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2025 della detrazione IRPEF nella misura del 75% per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti quale disciplinata dall’art. 119-ter del D.L. 19.5.2020, n. 34 convertito con L. 17.7.2020, n. 77, prevedendo inoltre, che per l’approvazione delle delibere condominiali che autorizzano questi lavori necessita il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

4) Super-Bonus (casi di esclusione dalla riduzione al 90% per il 2023)

L’art. 1, comma 894, della suddetta L. 197/2022 interviene, invece, per limitare gli effetti della precedente modifica disposta con l’art. 9, comma 1, lettera a)  del D.L. 18.11.2022 n. 176, decreto peraltro ad oggi non ancora convertito in legge; di qui la singolarità dell’intervento: una legge prevede modifiche alla disciplina dettata da un decreto legge, e quindi ad una disciplina che potrebbe anche non entrare mai in vigore in caso di mancata conversione in legge ovvero che potrebbe essere profondamente modificata in sede di conversione (anche con la finanziaria 2022 ci si era trovati in una situazione similare, ma in quel caso venne disposta l’abrogazione del decreto legge non convertito e con la legge finanziaria venne dettata ex novo l’intera disciplina modificata; art. 1, comma 41, legge 30.12.201, n. 234).

Ma andiamo con ordine, partendo proprio dalle modifiche che il suddetto art. 9 del D.L. 176/2022 aveva apportato all’art. 119 del D.L. 19.5.2020, n. 34 convertito con L. 17.7.2020, n. 77. Si rammenta, infatti, che detta disposizione ha modificato la disciplina dettata dal comma 8-bis dell’art. 119 D.L. 34/2020, così come era stata introdotta dalla Legge 234/2021 (finanziaria per il 2022):

  1. a) riducendo l’aliquota del SuperBonus per l’anno 2023 dal 110% al 90%, salvo che per i seguenti casi (specificati nel comma 2 dell suddetto art. 9, D.L. 176/2022):

 

— in caso di interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del citato D.L. 34/2022 la comunicazione di inizio lavori asseverata (cd. CILAS) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022; — in caso di interventi comportanti la demolizione e la  ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  1. b) prorogando per le abitazioni singole il termine prescritto per il completamento dei lavori le cui spese potevano ancora fruire del SuperBonus al 110%: la norma previgente stabiliva che la detrazione continuava a spettare nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo potevano essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus. Il suddetto termine del 31 dicembre è stato prorogato al 31 marzo 2023 (ferma la condizione dell’effettuazione al 30 settembre 2022 di almeno il 30% dell’intervento complessivo)
  2. c) introducendo una nuova fattispecie di SuperBonus al 90% per l’anno 2023 per interventi eseguiti da persone fisiche su abitazioni singole a condizione, peraltro, che il contribuente sia titolare della proprietà o di altro diritto reale, l’immobile interessato costituisca l’abitazione principale del contribuente e lo stesso abbia un reddito di riferimento non superiore ad €. 15.000,00.

Da segnalare anche che lo stesso art. 9 del D.L. 176/2022 (al comma 1, lett. b) stabilisce come si determina il reddito di riferimento suddetto; detto reddito va calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari fiscalmente a carico (ex art. 12 T.U.I.R.) presenti nel suo nucleo familiare, per i seguenti coefficienti determinati in base al numero dei soggetti componenti il nucleo familiare coinvolti (il cd.”quoziente familiare”):- coefficiente 1 se c’è solo il contribuente- al coefficiente 1 si aggiunge 1 se c’è il coniuge o l’unito civilmente o il convivente- al coefficiente 1 si aggiunge 0,5 se c’è un familiare a carico (diverso da coniuge e/o unito civilmente e/o convivente)- al coefficiente 1 si aggiunge 1 se ci sono due familiari a carico (diversi da coniuge e/o unito civilmente e/o convivente)- al coefficiente 1 si aggiunge 2 se ci sono tre o più familiari a carico (diversi da coniuge e/o unito civilmente e/o convivente)

La finanziaria per il 2023 (legge 197/2022), all’art. 1, comma 894, a sua volta, sovrapponendosi alla disposizione dell’art. 9, comma 2, del D.L. 176/2022, sopra riportata, stabilisce che la disposizione di cui al comma 1, lett. a), numero 1 di detto decreto legge (ossia la disposizione che prevede la riduzione della misura del SuperBonus per l’anno 2023 dal 110% al 90%) non si applica nei seguenti casi (per i quali, pertanto, continuerà ad applicarsi anche per il 2023 il SuperBonus nella misura del 110%):

— agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 119-ter D.L. 34/2020 (la cd. Cilas);

— agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 176/2022) sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che ha presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 119-ter D.L. 34/2020 (la cd. Cilas);

— agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 176/2022) ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che ha presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 119-ter D.L. 34/2020 (la cd. CILAS);

— agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

La disciplina vigente

Cerchiamo ora di “ricostruire”, dopo questa frenetica produzione legislativa, dalla legge finanziaria per il 2022 fino alla legge finanziaria per il 2023, la disciplina attualmente applicabile in tema di bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare (impresa resa complicata anche dal fatto che le ultime più rilevanti modifiche in tema di SuperBonus sono dettate da un decreto legge, il D.L. 176/2022, non ancora convertito in legge).

    Il super-bonus

Il cd. “SuperBonus” di cui all’art. 119 del D.L. 19.5.2020, n. 34 convertito con L. 17.7.2020, n. 77, è soggetto a disciplina temporanea con aliquote rafforzate e con scadenze diversificate a seconda del tipo di intervento e di fruitore. In particolare:

(I) per gli interventi effettuati:

— dai condomini

— da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche

— dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali ex art. 7 legge 383/2000)

compresi gli interventi effettuati:

– dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio

– su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ex art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia)

la detrazione spetta:

  1. a) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023:

— nella misura del 90%

— ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi:

– interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulta presentata la Cilas;

– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che ha presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la Cilas;

– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che ha presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la Cilas;

— interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  1. b) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 nella misura del 70%
  2. c) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65%

 

(II) per gli interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, al di fuori del caso dei “mini-condomini” di cui sub (i), la detrazione spetta:

— per le spese sostenute entro il 30 marzo 2023 e a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) nella misura del 110%

— per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari abitative a partire dal 1° gennaio 2023, nella misura del 90%; tale detrazione, peraltro, spetta a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (restano esclusi, ad esempio, i comodatari ed i locatari), che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore ad €. 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” sopra descritto).

(III) per gli interventi effettuati:

— dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio

— dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci)

la detrazione Super-Bonus spetta nella misura del 110%:

— per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 (art. 119, c. 3-bis, D.L. 34/2020).

— ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (art. 119, c. 8bis, D.L. 34/2020, confermato sul punto dall’art. 1, c. 28, legge 234/2021).

Nessuna modifica a questa fattispecie è stata apportata né dal D.L. 176/2011 né dalla Legge 197/2022.

    BENEFICI  IN VIGORE SINO AL 31 DICEMBRE 2025

Gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire sino al 31 dicembre 2025 della specifica detrazione fiscale disciplinata dall’art. 119-ter del l D.L. 19.5.2020, n. 34 convertito con L. 17.7.2020, n. 77, e ciò grazie alla proroga di tre anni disposta dall’art. 1, comma 365 della legge 197/2022 (la finanziaria per il 2023). La scadenza originaria era, infatti, prevista al 31 dicembre 2022. Detta specifica detrazione:

(a) spetta per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

(b) va ripartita in 5 quote annuali di pari importo

(c) spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a

— €. 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

— €. 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità;

— €. 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità.

(d) spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Gli interventi debbono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236.

A seguito della modifica alla normativa in commento apportata dall’art. 1, c. 365, legge 197/2022 è ora previsto che per l’approvazione delle delibere condominiali che autorizzano i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche necessita il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

È inoltre prevista la possibilità di optare in luogo dell’utilizzo diretto di detta detrazione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020.

Si rammenta, al riguardo, che gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche possono anche fruire, in alternativa alla detrazione sopra illustrata, anche:

– della detrazione “a regime di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) [il punto e) di detta norma riguarda, per l’appunto, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104]

– del cd. “Super-Bonus” se effettuati (anche a favore di persone di età superiore a 65 anni) congiuntamente a interventi “trainanti” di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico, e ciò alle condizioni, nei termini e con le misure ora previste per tale detrazione e quali sopra riportate.

    BENEFICI IN VIGORE SINO AL 31 DICEMBRE 2024

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge finanziaria 2022) aveva già previsto la proroga sino al 31 dicembre 2024 dei seguenti Bonus (per cui per quest’anno la legge finanziaria non ha dovuto prevedere proroghe al riguardo):

  1. a) Bonus ristrutturazione edilizia e per l’acquisto e la realizzazione di parcheggi e posti auto ( 16-bis, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917, T.U.I.R.)
  2. b) Eco-bonus ( 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010 n. 220 e art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90)
  3. c) Sisma-Bonus ( 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90)
  4. d) Bonus Verde ( 1, comma 12, legge 27 dicembre 2017 n. 205)
  5. e) Bonus mobili e grandi elettrodomestici ( 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90)

È invece definitivamente cessato, non avendo fruito di alcuna ulteriore proroga, il cd. “Bonus Facciate”.

In particolare:

  1. a) Bonus ristrutturazione edilizia e per l’acquisto e la realizzazione di parcheggi e posti auto

L’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), legge 234/2021 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2024:

– della maggior detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute sino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917, T.U.I.R.

– della maggior detrazione nella misura del 50% del valore, assunto in misura pari al 25% del prezzo convenuto sino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00, per l’acquisto di unità immobiliari in edifici soggetti ad interventi di restauro o ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis, comma 3, DPR 22 dicembre 1986 n. 917, T.U.I.R.

– della maggior detrazione nella misura del 50% del prezzo pagato o delle spese sostenute, sino all’ammontare massimo di €. 96.000,00, per l’acquisto o la realizzazione di box auto o parcheggi a servizio di unità abitative di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), DPR 22 dicembre 1986 n. 917, T.U.I.R.

 

Si rammenta che in via ordinaria (con disciplina a regime) la detrazione, per tutte le fattispecie di cui sopra, si applica nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di €. 48.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno; pertanto, dal 1° gennaio 2025, salva nuova ed ulteriore proroga, si tornerà alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00; la detrazione va ripartita in dieci quote annuali.

  1. b) Eco-bonus

L’art. 1, comma 37, lett. a) legge 234/2021 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2024 della detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili di cui all’art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n.63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90 (cd. Eco-Bonus) e ciò per gli importi massimi previsti per ciascun singolo intervento ed alle stesse condizioni già previste per l’anno di imposta 2021.

Si rammenta al riguardo che per gli interventi di riqualificazione energetica è prevista una detrazione nella misura pari al 65%, delle spese sostenute, salvo che per i seguenti interventi:

– per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi e di schermature solari, per i quali si applica una detrazione del 50%;

– per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, per i quali si applica una detrazione del 50%; tuttavia a questi interventi torna applicabile la detrazione del 65% se accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

– per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per i quali si applica una detrazione del 50%.

Si rammenta che agli interventi di efficienza energetica, si applica, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, anche la particolare disciplina in tema di Super-Bonus dettata dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 (disciplina temporanea, con aliquote rafforzate e con scadenze diversificate a seconda del tipo di intervento e di fruitore).

  1. c) Sisma-Bonus

L’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1) legge 234/2021 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2024 della detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico (cd. Sisma-Bonus)

Si rammenta al riguardo che è prevista un’articolata disciplina agevolativa (in ordine alla misura della detrazione, alla sua ripartizione in quote annuali ed al limite di spesa) per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, ossia per gli interventi così come descritti al comma 1, lett. i) dell’art. 16bis del T.U.I.R.

Il “Sisma-bonus” trova la sua disciplina:

  1. A) nell’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (disciplina a regime, senza limiti di durata o scadenze in genere)
  2. B) nell’art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 1-sexies e 1-septies e nell’art. 14, comma 2-quater, del L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90 e s.m.i. (disciplina temporanea, in vigore sino al 31 dicembre 2024, con agevolazioni “rafforzate”)
  3. A) In base alla disciplina “a regime” dettata dal T.U.I.R. (senza alcun termine di durata o scadenza) la detrazione si applica nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di €. 48.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno; tuttavia, in via transitoria, e più precisamente per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella maggior misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 ( 16, c. 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come modificato dall’art. 1, c. 37, lett. b), n. 1) legge 30 dicembre 2020 n. 178) (dal 1° gennaio 2025, salvo nuova ed ulteriore proroga, si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00); la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  4. B) Diverse sono le modalità di applicazione delle agevolazioni temporanee rafforzate previste nell’art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 1-sexies e 1-septies e nell’art. 14, comma 2-quater, del L. 63/2013:

– per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, la detrazione si applica nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00; la detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo (art. 16, c. 1-bis, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90)

– per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora dall’intervento eseguito deriva una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione si applica nella misura del 70% della spesa sostenuta; in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione si applica nella misura dell’80%;  le predette detrazioni si applicano su un ammontare massimo di spesa di €. 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno e vanno ripartite in cinque quote annuali di pari importo (art. 16, c. 1-quater, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90).

– per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora gli interventi comportanti riduzione del rischio sismico, siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione, si applica nella misura del 75% (in caso passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero nella misura dell’85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori). Le predette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a €. 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in cinque quote annuali di pari importo (art. 16, c. 1-quinquies, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90).

– per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione pari all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore ovvero pari all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a €. 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in dieci quote annuali di pari importo. Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.(art. 14, comma 2-quater, D.L. 4 giugno 2020 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2020 n. 90).

Si rammenta che agli interventi di efficienza energetica, si applica, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, anche la particolare disciplina in tema di Super-Bonus dettata dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 (disciplina temporanea, con aliquote rafforzate e con scadenze diversificate a seconda del tipo di intervento e di fruitore).

  1. d) Bonus Verde

L’art. 1, comma 38, legge 234/2021 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2024 della detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione del “verde”,  e ciò alle stesse condizioni già previste per agli anni di imposta 2020 e 2021 (art. 1, commi da 12 a 15  legge 27 dicembre 2017 n. 205).

Si rammenta al riguardo che è prevista una detrazione nella misura pari al 36%, delle spese documentate e sostenute per interventi relativi:

 

  1. a) alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
  2. b) alla realizzazione di impianti di irrigazione,
  3. c) alla realizzazione di pozzi;
  4. d) alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese per cui è ammessa la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.

La detrazione (nella misura del 36%) spetta con riguardo a spese documentate per un ammontare complessivo non superiore a €. 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  1. e) Bonus mobili e grandi elettrodomestici

L’art. 1, comma 37, lett. b), n. 2, legge 234/2021 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2024 della detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art. 16, comma 2, DL. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90).

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis T.U.I.R. (DPR 22.12.1986, n. 917) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, sino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla  A per i  forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali  sia  prevista  l’etichetta  energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a €. 8.000,00 per l’anno 2023 ed a €. 5.000 2024. L’importo di €. 8000,00 per le spese sostenute nel 2023 è stato così determinato dall’art. 1, comma 277, Legge 197/2022 (in precedenza era previsto un importo per il 2023 di €. 5.000,00).

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello di acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello di acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui sopra è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.  Ai fini dell’utilizzo della detrazione di imposta le spese in oggetto sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di  ristrutturazione che fruiscono della detrazione ex art. 16-bis T.U.I.R. (DPR 22.12.1986, n. 917).

    BENEFICI IN VIGORE SINO AL 31 DICEMBRE 2023

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge finanziaria 2022) aveva già previsto la proroga sino al 31 dicembre 2023 anche del Bonus Acqua Potabile. In particolare l’art. 1, c. 713, legge 234/2021 ha prorogato sino al 31 dicembre 2023 il “Bonus acqua potabile” di cui all’art. 1, commi da 1087 a 1089 della legge 30.12.2020, n. 178.

Il bonus persegue una duplice finalità:

– quella di razionalizzare l’uso dell’acqua ad uso potabile

– e quella di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile.

Possono beneficiare del bonus in oggetto:

– persone fisiche

– soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni

– enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il bonus può essere usufruito nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, e consiste in credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore:

– per le persone fisiche non esercenti attività economica, ad €. 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare

– per gli altri soggetti, a €. 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Il Bonus Acqua Potabile spetta nel limite complessivo di €.  5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e nel limite di €. 1.500.000,00 per l’anno 2023.

Con provvedimento n. 153000/2021 del 16 giugno 2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui sopra.

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi per i quali è riconosciuto il Bonus Acqua Potabile, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’enea. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

Scritto da Giovanni Rizzi per Federnotizie

 

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