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Medici di base e pediatri in pensione a 72 anni: questa e altre novità nel Milleproroghe

Arrivano indiscrezioni sul Decreto Milleproroghe. Ecco tutte le novità che riguardano direttamente gli Infermieri e gli altri Professionisti Sanitari

Medici di base e pediatri in pensione a 72 anni: questa e altre novità nel Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe (Disegno di legge n. 452 “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) entra nel vivo della sua definizione mediante una serie di emendamenti. Ecco quelli che riguardano più strettamente gli Infermieri italiani e tutti gli altri Professionisti della Salute, fatti propri al sedato dalle Commissioni Congiunte Affari Costituzionali e Bilancio.

    l’estensione fino al 31 dicembre 2023 (ora fino a fine 2022) della possibilità di svolgere attività libero professionale per gli operatori sanitari, anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, sulla base di accordi decentrati, ovvero presso la medesima struttura in regime di esclusività, elevando da 4 a 8 settimanali il monte ore in cui l’attività è consentita, per un totale massimo di 36 ore mensili;

    proroga fino a fine 2025 (oggi 2023) di quanto prescritto dal decreto legge 105/2021 (convertito nella legge 126/2021), dove si dice che “per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale … è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali”. Introdotto l’obbligo per i professionisti sanitari provenienti dall’estero di comunicare all’Ordine competente in base al luogo di lavoro l’ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l’attività e ogni successiva variazione. Se non lo farà, il riconoscimento sarà sospeso fino all’adempimento della nuova previsione normativa;

    proroga di un anno per l’acquisizione dei crediti Ecm relativi al triennio 2020-2022, ma con il chiarimento che si tratta di un anno extra solo per chi non ha maturato i crediti, mentre per la totalità dei professionisti la misura conferma l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.

Quest’ultimo emendamento prevede anche una “proroga” per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014/16 e 2017/19). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo Ecm per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.

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