Nuova sospensione per i protesti
La legge di bilancio 2021 sospende fino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a cambiali e altri titoli di credito

La legge di bilancio 2021, nel testo approvato il 27 dicembre alla Camera e approvato in via definitiva al Senato ma non ancora pubblicato, sospende fino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 01.09.2020 al 31.01.2021. La medesima disposizione precisa inoltre che i protesti (o le contestazioni equivalenti) già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio e che, peraltro, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
Si tratta dell’ennesima sospensione dei termini – e, conseguentemente, dei protesti – di cambiali e assegni nel giro di pochi mesi. Come i nostri lettori ricorderanno, la prima sospensione – dall’incerto ambito di applicazione – era stata prevista dall’art. 10, comma 5, DL 9/2020 (ce n’eravamo occupati in un articolo di qualche mese fa) dal 22.02.2020 al 31.03.2020. A questa aveva fatto seguito una seconda sospensione (di cui pure ci eravamo occupati su queste pagine), disposta dall’art. 11 DL 23/2020 e relativa ai soli titoli emessi fino all’08.04.2020, fino al 31.04.2020. Una terza sospensione, disposta dal DL 104/2020, aveva bloccato la decorrenza dei termini di tutti i titoli di credito (a prescindere dalla data di emissione) fino al 31.08.2020. A partire dall’01.09.2020, pertanto, l’attività di protesto era regolarmente ripresa e si è svolta senza sorprese per quattro mesi.
Senonché, la legge di bilancio travolge retroattivamente tutti i protesti levati dall’01.09.2020 (alla stregua di quanto accaduto con le precedenti sospensioni, che avevano travolto i protesti precedentemente levati). Come già prevede attualmente l’art. 11, comma 3, DL 23/2020, i protesti levati a partire dall’01.09.2020 non dovranno essere trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio e, ove già pubblicati, saranno cancellati d’ufficio dal relativo registro informatico.
In altre parole, tali protesti vengono sostanzialmente privati di efficacia, ma – si badi – essi non divengono ex post illegittimi: essi cioè restano validi in quanto atti pubblici, così come restano ferme le relative annotazioni nel repertorio speciale dei protesti di cui all’art. 13 l. 349/1973 (che pertanto non devono e non possono essere annullate). Inoltre, il notaio che li ha ricevuti non dovrà trasmettere alla Camera di commercio competente l’istanza per la cancellazione del debitore dal registro informatico dei protesti, in quanto non ha “proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto” (art. 4, comma 2, l. 77/1955); è la stessa Camera di commercio, infatti, a dover procedere autonomamente alla cancellazione.
L’inefficacia sostanziale di tali protesti discende dal fatto che essi, per effetto della novità normativa in commento, si riferiscono a titoli non scaduti e, pertanto, non possono costituire presupposto dell’azione cambiaria. Ne consegue che i titoli, la cui scadenza viene ora sospesa fino al 31.01.2020, dovranno essere nuovamente (presentati e) protestati successivamente alla “nuova” scadenza (infatti, i protesti già levati e ora inefficaci non possono “rivivere” al termine del periodo di sospensione). In concreto, il nuovo protesto potrà essere fatto sia con atto separato, sia mediante foglio di allungamento (art. 69, comma 1, l. camb.), a prescindere dalla modalità utilizzata per la redazione del precedente protesto.
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