Nuovi incentivi per assunzioni a tempo indeterminato 2023
Con la Legge di bilancio n. 197/2022 (in Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. n. 303 del 29 dicembre 2022) sono stati introdotti nuovi incentivi per promuovere e favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Di seguito il dettaglio dei nuovi incentivi.
In evidenza
- A) Beneficiari del reddito di cittadinanza
di cui agli articoli da 1 a 13 del DL 4/2019 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019:
l’articolo 1, commi 294 e seguenti della legge di bilancio per il 2023 prevede, per i datori di lavoro privati che nel corso dell’anno 2023 assumano tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro stessi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, il tutto per un periodo massimo di dodici mesi (ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). L’esonero viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2023. La norma in parola non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L’esonero così introdotto dalla Legge di bilancio per il 2023 è previsto come alternativo a quello di cui all’art. 8 del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019, che già prevedeva l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite dell’importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso ed in ogni caso per un importo non superiore a 780,00 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità (5 mensilità fisse in caso di rinnovo del RDC). In base alla normativa di cui al DL 4/2019 l’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate (sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) e, in caso di assunzione a seguito del “percorso formativo” previsto per i percettori di RDC, l’esenzione è per un importo ridotto della metà del RDC percepito dal lavoratore e, comunque, per un importo non superiore a 390,00 euro mensili, per un periodo non inferiore a 6 mensilità (6 mensilità fisse in caso di rinnovo del RDC) con percezione della restante metà dell’importo da parte dell’ente che ha garantito al lavoratore assunto il suddetto “percorso formativo”. Inoltre, la normativa di cui al DL 4/2019 prevede, in caso di licenziamento nei 36 mesi successivi all’assunzione, che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Previsioni non inserite nella normativa di nuova introduzione.
- B) Giovani (Under 36)
l’art. 1, comma 297 della Legge di bilancio per il 2023 prevede che le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della L. 178/2020 (esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. n. 205/2017 – relativo ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui per soggetti qualificabili come “under 36” alla data della prima assunzione incentivata, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2023 e che per le assunzioni in parola, il limite massimo di importo di 6.000,00 euro di cui alla predetta norma è elevato a 8.000,00 euro.
- C) Personale femminile
l’art. 1, comma 297 della Legge di bilancio per il 2023 prevede che le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 1 della L. n. 178/2020 (esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della L. n. 92/2012 – riduzione dei contributi fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione – riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui) si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel corso dell’anno 2023 e che per tali assunzioni il limite massimo di importo di 6.000,00 euro di cui al comma 16 dell’articolo 1 della citata norma è elevato a 8.000,00 euro.
Il comma 299 dell’art. 1 della Legge di bilancio in parola prevede infine che l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 – di cui sopra – è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
di Annalisa Annoni notaio a Cantù (Federnotizie)
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