Anno: XXV - Numero 235    
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Patent Box: Assonime fa il punto sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con circolare n. 20, del 28 giugno 2023, Assonime ha esaminato le caratteristiche salienti della nuova disciplina del Patent Box alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, a cui sono seguiti gli interventi normativi dell’Agenzia delle Entrate che hanno reso disponibile la circolare 5/E/2023 e il nuovo provvedimento di sviluppo del Direttore delle Entrate prot. 52642/2023 (che sostituisce la precedente versione n. 48242/2022) per chiarire i numerosi dubbi sorti tra gli operatori nel primo anno di applicazione e per facilitarne l’utilizzo.

Patent Box: Assonime fa il punto sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La proroga di sei mesi per la documentazione idonea è utile al termine della tutela sanzionatoria del Patent Box

Per quanto riguarda la documentazione utile per ottenere la tutela disciplinare, in relazione al 2021 le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate hanno concesso un ulteriore termine di sei mesi per l’elaborazione del fascicolo con firma elettronica e marca temporale per la generalità delle società. Una proroga che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e il cui termine è stato posticipato a fine maggio (per chi ha inviato la dichiarazione nei termini ordinari di fine novembre 2022) e al prossimo 28 agosto 2023 nel caso di ritardato rientro.

Esclusioni

Nella versione definitiva della Circolare 5/E2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le esclusioni soggettive:

  • Società che determinano la base imponibile catastale o globale;
  • Società in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, o in qualsiasi altra procedura concorsuale o in procinto di dichiarare una delle situazioni di cui sopra.
  • A proposito delle esclusioni soggettive del meccanismo del Patent Box, Assonime accoglie con soddisfazione la decisione del Tesoro di non applicare le medesime cause di esclusione soggettiva della detrazione fiscale per R&S, in quanto la loro applicazione avrebbe comportato un’ampia e gravosa disapplicazione della Casella di concessione di brevetto.

Per quanto riguarda all’investitore

Con i chiarimenti forniti dalla Circolare 5/E/2023 sull’applicabilità del regime del Patent Box alle reti d’impresa, Assonime ritiene necessario ammettere il beneficio anche ai costi sostenuti dalle attività infragruppo commissionate, analogamente a cosa succede con le indagini e lo sviluppo del credito.

l’Agenzia delle Entrate, in linea con gli orientamenti già adottati in tema di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo (Circolare n. 13/E/2017), ha precisato che il Patent Box è applicabile anche ai consorzi e alle reti di imprese, pur con alcune distinzioni tra:

 

  • Consorzio quale soggetto “investitore”;
  • Consorzio come strumento per l’esercizio congiunto di attività di ricerca e sviluppo e, nel caso di aziende aderenti ad un contratto di rete, tra le attività svolte da:
  • Contratto-rete, privo di soggettività giuridica e, conseguentemente, anche di autonoma capacità fiscale.
  • Rete di soggetti, dotati di soggettività giuridica e quindi di capacità giuridica fiscale autonoma rispetto a quella delle singole imprese aderenti.

 

Articolo tratto dal blog di Professioni in Team

https://www.professioniteam.it/patent-box-assonime-fa-il-punto-sui-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/

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