Quarantena, da rimborsare oneri a carico del datore di lavoro
Nella risposta dell’Inps all’istanza del Consiglio Nazionale dell’Ordine anche la soluzione alla richiesta di modifica dei codici
La risposta dell’Inps alla richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine di esonerare aziende e Consulenti del Lavoro dalla variazione dei codici conguaglio tutela malattia ex art. 26 del decreto legge n. 18/2020 apre al rimborso degli oneri a carico del datore di lavoro per i dipendenti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria. Nella lettera al Cno, infatti, l’Istituto segnala di aver inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una richiesta di indicazioni per la determinazione di questi oneri che il comma 5, articolo 26, del “Cura Italia” pone a carico dello Stato, in deroga alle vigenti disposizioni sulla malattia del lavoratore.
Si acquisisce intanto la soluzione amministrativo-informatica individuata dall’Inps per risolvere la questione legata al cambio dei codici conguaglio tutela malattia tramite flussi Uniemens. Nelle denunce con periodo di competenza da agosto a dicembre 2021 – si legge nella lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone – imprese e intermediari dovranno inserire l’importo già conguagliato come indennità di malattia con codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente valorizzare l’importo spettante per quarantena con i codici indicati nel messaggio n. 3871/2020. Sarà poi lo stesso Inps a provvedere all’allineamento delle informazioni. La nuova modalità operativa sarà oggetto di un apposito messaggio operativo.
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