Rc professionale, approvato il regolamento delle polizze
La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sul regolamento ministeriale che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie per tutti gli esercenti le professioni sanitarie.
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Il regolamento, sotto forma di decreto interministeriale Mise-MinSal-Mef, passa al Consiglio di Stato per il previsto parere. Sul regolamento sono state sentite le imprese assicuratrici e le rappresentanze ordinistiche.
Gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture sanitarie, del settore pubblico e del settore privato, dovranno essere assicurati per responsabilità civile professionale con polizze rispondenti ai requisiti definiti dal regolamento interministeriale sul quale la Conferenza Stato Regioni, ieri, ha sancito l’intesa.
Lo schema di decreto (Sviluppo Economico, Salute e Finanze) attua la Legge Gelli Bianco e reca il Regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
L’articolato del regolamento- Diciassette articoli in tutto, comprensivi di norme transitorie che danno agli assicuratori 24 mesi di tempo, dopo l’entrata in vigore del regolamento, per adeguare i contratti di assicurazione in essere ai requisiti minimi. Le polizze pluriennali già stipulate e aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici potranno restare in vigore non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1- Definizioni
Articolo 2- Ambito di applicazione
Titolo II Requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione
Articolo 3-Oggetto della garanzia assicurativa
Articolo 4- Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative
Articolo 5- Efficacia temporale della garanzia
Articolo 5 bis- Diritto di recesso dell’assicuratore
Articolo 6- Obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie.
Articolo 7- Eccezioni opponibili
Titolo III- Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe
Articolo 8- Misure analoghe alle coperture assicurative
Articolo 9- Fondo rischi
Articolo 10- Fondo riserva sinistri
Articolo 10 bis- Interoperabilità tra fondo rischi e Fondo riserva sinistri
Articolo 11- Certificazione del Fondo rischi e del Fondo riserva sinistri
Articolo 12- Subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione
Articolo 13- Rapporti tra assicuratore e struttura nella gestione del sinistro
Articolo 14- Funzioni per il governo del rischio e valutazione dei sinistri
Articolo 15- Gestione del rischio assicurativo
Articolo 16- Norme transitorie e finali
Articolo 17- Clausola di invarianza finanziaria
Obblighi del professionista e delle strutture- Il regolamento non prevede il requisito della formazione continua del professionista assicurato ai fini dell’efficacia delle coperture. L’unica possibilità di recesso consentita all’assicuratore- infatti- è limitata ai casi di “reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento di danno” (articolo 5 bis, Titolo I del regolamento).
L’articolo 6 pone degli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le strutture devono rendere nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative o le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
Le strutture devono anche rendere disponibili mediante pubblicazione sul proprio sito internet i dati riguardanti i risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio.
Iter- L’ultimo passaggio del decreto, prima della sua entrata in vigore, sarà a Palazzo Spada, per il previsto parere del Consiglio di Stato.
Sancita Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze
recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
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