Ricerca e Sviluppo: principio di novità sull’aiuto
Per quanto riguarda il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 12, con la sentenza n. 1351 depositata il 5 luglio 2023 ha stabilito che al fine di poter beneficiare del credito, i prodotti frutto della ricerca siano nuovi, cioè non già esistenti nella gamma commerciale del contribuente.
In evidenza
La novità parte dal recupero di atti relativi alle annualità 2018 e 2019 emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, dove si centrano in particolare all’interpretazione dell’art. 3, terzo comma, lettera b). del decreto legge n. 145 del 2013, quarto comma, che, nella misura pertinente alla controversia,
facilitano attività di ricerca pianificate o ricerche critiche dirette all’acquisizione di nuove conoscenze, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per consentire il miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti o che includono la realizzazione di componenti di sistemi complessi, necessari alla ricerca industriale. Secondo l’Agenzia, in questo caso non sussistono le condizioni per beneficiare dell’agevolazione.
In questo caso, i Giudici hanno stabilito che la documentazione fornita dal contribuente ha consentito di dimostrare che il contribuente ha posto in essere una serie di novità procedurali non presenti nel mercato
nazionale nella ristorazione e collettività e nell’erogazione dei pasti: innovazioni che hanno comportato il superamento di numerosi ostacoli, che si può riassumere in un migliore controllo delle capacità tecnologiche, una migliore pianificazione e prevenzione di possibili eventi critici, che le permettono di invocare il credito nel caso di ricerca e sviluppo, ai fine della progettazioni di nuovi prodotti, ma anche al semplice miglioramento di prodotti, processi o servizi già esistenti.
In conclusione
Ciò che s’intende chiarire è che i prodotti risultanti dall’istruttoria sono nuovi, cioè non esistono nella gamma commerciale del contribuente. Per supportare questa interpretazione vengono ricordati due documenti di prassi:
La Circolare 5/E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, In conformità a quali processi o
modifiche di prodotto sono idonei a produrre cambiamenti o miglioramenti significativi nelle linee di produzione o nelle tecniche o nei prodotti;
La Circolare 59990 del 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui la costituzione di un progetto il cui obiettivo è il miglioramento, l’arricchimento o la modifica di un programma nel quale si produca un progresso scientifico o tecnologico che sia tradotto in un aumento del patrimonio di conoscenze, può essere qualificata come Ricerca e Sviluppo
Articolo tratto dal blog di Professioni in Team
https://www.professioniteam.it/ricerca-sviluppo-principio-novita-sullaiuto/
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