Riforma Giustizia: i punti dell'intesa su prescrizione e improcedibilità
L’accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale
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L’intesa raggiunta in Cdm sul meccanismo di prescrizione e improcedibilità inserito nella riforma del processo penale prevede l’entrata in vigore graduale delle nuove norme, per permettere agli uffici giudiziari di mettere a punto adeguate misure organizzative, anche grazie all’immissione di nuovo personale (oltre 20mila unità). L’accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale. Di seguito i punti principali dell’intesa.
Improcedibilità
La riforma riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020, entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge, ed entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi, anche tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’ufficio del processo, e dei circa 5mila per il personale amministrativo.
Norma transitoria fino al 2024
In un primo periodo i termini saranno più lunghi. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello, un anno e mezzo mesi in Cassazione), con possibilità di proroga fino a 4 anni in appello (3+1 proroga) e fino a 2 anni in Cassazione (un anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria.
Ogni proroga deve essere motivata dal giudice con un’ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.
Regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale
Solo per alcuni gravi reati – associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti – è previsto un regime diverso. Per questi reati, non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.
Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due (sia in appello che in Cassazione), oltre a quella prevista per tutti i reati.
Niente improcedibilità per i reati puniti con l’ergastolo
I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’improcedibilità.
Norma a regime dopo il 2024
In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo, mentre in Cassazione un anno di base, più una proroga di sei mesi. Resta sempre diverso il ‘binario’ per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. Binario diverso anche per reati con aggravante mafiosa, con massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).
Monitoraggio su tempi e processi e arretrato pendente
Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.
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