Superbonus case unifamiliari: ecco come dimostrare il completamento del SAL al 30% entro il 30 settembre 2022
Secondo la Commissione Rpt, per “intervento complessivo” si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo e, pertanto, anche alle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni.
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Il prossimo 30 settembre 2022 scade il termine per il completamento del 30% dei lavori (SAL – stato avanzamento lavori) per gli interventi Superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari, le cd. villette.
Sappiamo ormai benissimo che entro questa data, come previsto dall’art.14 comma 1 del Decreto Aiuti n.50/2022 (convertito in legge 91/2022), bisogna dimostrare l’effettuazione del 30% dei lavori per poter poi prendere la maxi-agevolazione nell’anno corrente.
Come chiarito anche dal Servizio Studi del Parlamento in sede di conversione in legge del DL 50/2022, questo 30% si riferisce all’intervento nel suo complesso, ma è di assoluto interesse il recente orientamento espresso in materia dalla Commissione consultiva della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) su cosa si debba intendere, appunto, per intervento complessivo.
Superbonus unifamiliari: quali sono e cosa si intende per 30% dell’intervento complessivo
Si tratta dei lavori realizzati per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dentro edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette o case unifamiliari).
La norma (art.14 comma 1 DL 50/2022) precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.
Ergo: i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.
Intervento complessivo e categoria di lavorazioni
Secondo la Commissione RPT, per “intervento complessivo” si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo e, pertanto, anche alle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni:
Tradotto: non solo le spese oggetto di agevolazione Superbonus ma tutte le lavorazioni previste nel titolo edilizio.
La Commissione aggiunge un particolare importante, cioè che la categoria di lavorazioni non è rilevante: la percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori, fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio.
Il protocollo del SAL non è obbligatorio, ma come si dimostra il 30% dei lavori?
Secondo la Commissione, inoltre:
non è obbligatorio protocollare il SAL, anche perché chi si avvale della detrazione e non delle opzioni non presenta SAL;
si deve comunque dimostrare l’avvenuta esecuzione dei lavori per almeno il 30% e, pertanto, viene indicata una modalità pratica ritenuta coerente con le finalità della legge.
Cosa deve fare il direttore dei lavori e quali documenti servono
Il DL dovrà quindi – sempre secondo la Commissione – redarre un SAL il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nel titolo/i edilizi (CILA – CILAS o PdC o SCIA in sostituzione del PdC per interventi di demolizione e ricostruzione) e dai contratti d’appalto.
Il SAL potrà essere accompagnato dai seguenti documenti:
libretto delle misure;
documentazione fotografica;
informazioni utili a un’eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.
Attenzione: il SAL dovrà essere redatto in tempo utile in relazione ai limiti della scadenza prevista e potrà esserne attestata la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei (esempio: invio di PEC all’ impresa e al Committente, apposizione di marca temporale, ecc.).
Come determinare il SAL
La RPT ha, inoltre, fornito una sorta di lista generale dei criteri coi quali si può determinare il SAL, evidenziando che:
se sono presenti opere realizzate, occorre procedere alla loro quantificazione e contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (SAL) controfirmata dall’impresa e per conoscenza dal committente;
le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate;
le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate.
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