Superbonus DL Aiuti Quater: guida alle novità dal 25 novembre
Cosa cambia per progetti prima e dopo il 25 novembre 2022, nuove regole 2022-2023 per le villette, sblocco crediti ceduti.
Il Decreto Aiuti Quater (scarica qui il Dl 176/2022 in PDF), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre, contiene l’annunciata riforma del Superbonus, con un nuovo decalage per quanto riguarda le aliquote, il ripescaggio del 110% per le villette e l’introduzione di nuove opzioni per il 2023, nonchè ulteriori opzioni per tentate lo sblocco dei crediti incagliati.
Vediamo tutti i punti che riguardano la misura, contenuti nell’Articolo 9 del decreto già in vigore, con le prima novità che prendono corpo per i progetti avviati prima e dopo il 25 novembre, data spartiacque per le nuove regole.
Nuova disciplina del Superbonus
Il decreto apporta modifiche sostanziali ai requisiti, alle scadenze e alle regole in materia di incentivi per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020). Eccole tutte, come sintetizzate dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus Condomini e persone fisiche
Resta al 110% il Superbonus per interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari (posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche),
- per lavori già avviati in relazione alle spese sostenute nel 2022, per passare al 90% per le spese sstenute nel 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025;
- per nuovi progetti in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) e, per lavori su edifici condominiali, se l’assemblea ha deliberato e approvato l’esecuzione prima della stessa data;
- per progetti con demolizione e ricostruzione degli edifici, se al 25 novembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
Superbonus per edifici unifamiliari
Villette con 90% dal 2023: tabella calcolo quoziente familiare
Per gli interventi su edifici unifamiliari (villette) e unità immobiliari indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari (villette a schiera e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo resta al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per questi stessi immobili, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sono riammesse al Superbonus nella misura del 90% al verificarsi di tre condizioni:
- contribuente proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
- unità immobiliare oggetto di interventi adibita ad abitazione principale (prima casa);
- reddito familiare non superiore, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, a una certa soglia (da 15mila euro in su), calcolata applicando un quoziente familiare nei casi di nuclei familiari che più di una persona (clicca qui per il calcolo del quoziente familiare e per leggere la tabella allegata al decreto).
Nb: Il Decreto Aiuti Quater prevede anche un nuovo contributo esentasse a favore delle persone fisiche con il requisito di reddito per il Superbonus villette. Un decreto del MEF ne dovrà fissare criteri e regole di erogazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (quindi, entro il 19 gennaio 2023).
Superbonus nei Comuni terremotati
Il Superbonus resta al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, ferme restando le regole per il calcolo dei tetti massimi di spesa detraibile già oggi previste.
Sblocco cessione crediti incagliati
Bonus edilizi: sblocco cessione crediti nel DL Aiuti quater 17 Novembre 2022 Nel DL Aiuti Quater è prevista la nuova possibilità, in favore del cessionario del credito edilizio, di utilizzare in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 se non ancora utilizzati. La quota non utilizzata nell’anno non potrà però essere fruita negli anni successivi, né richiesta a rimborso.
Per esercitare l’opzione, il fornitore o il cessionario dovrà inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo modalità definite da un successivo provvedimento dell’Agenzia.
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