Voti e valore in condominio
Coloro che aùbbiano votato contro l’approvazione, non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore
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Il nuovo testo dell’art. 1136 (interamente sostituito dalla legge n. 220/’12) prevede che l’assemblea dei condòmini in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide (è pure stabilito) le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. In seconda convocazione, l’assemblea è invece regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino, almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Sull’interpretazione di cui a questa parte della disposizione è ora intervenuta l’importante sentenza della Cassazione n. 25558 del 12.11.’20 che ha stabilito che “la regola (terzo dei partecipanti e terzo del valore) posta dall’art. 1136 cod. civ., comma 3, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l’approvazione, non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l’intero art. 1136 cod. civ., privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali”. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sufficiente il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, pari ad un terzo dei presenti, unitamente alla condizione che essi rappresentassero almeno un terzo della proprietà, ritenendo del tutto irrilevante che la parte contraria alla delibera detenesse un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale. Al proposito, va segnalato il precedente in termini della sentenza Cass. 5.4.’2004: “È evidente che per l’approvazione delle delibere assembleari in seconda convocazione devono sussistere entrambi i quorum previsti dal terzo comma dell’art. 1136 cod. civ., ed entrambi devono risultare maggioritari, rispetto al numero e alla rappresentatività dei partecipanti contrari all’approvazione”
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