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Agevolazioni “prima casa”

Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiariare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Agevolazioni “prima casa”

La titolarità di un’abitazione, già acquistata con l’agevolazione “prima casa”, ma oggetto di decreto di sequestro ex art. 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto «sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata», non osta all’applicazione del beneficio anzidetto su un nuovo acquisto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla legge. È quanto ha affermato l’Agenzia delle entrate con il “Principio di diritto” n. 1 del 17.3.2022.

L’Agenzia ha rammentato nel documento alcune delle condizioni richieste dalla Nota IIbis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131/86 per accedere all’agevolazione prima casa, che consente di applicare, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di abitazioni “non di lusso” (diverse da A/1, A/8 o A/9):

− l’imposta di registro al 2% (e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) se l’atto sconta l’imposta di registro proporzionale;

− l’Iva al 4% (e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna) se si tratta di atti “soggetti ad Iva” (ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86).

L’amministrazione finanziaria, in special modo, ha colto l’occasione per ricordare che l’agevolazione può trovare applicazione a condizione che: nell’atto di acquisto o l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

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